Le collaborazioni sportive 2019

Gli articoli 358 e 359 della Legge di stabilità 2017, definiscono i contratti di collaborazione coordinata e continuata per le prestazioni di lavoro e i servizi resi verso le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) e Società Sportive Dilettantistiche(S.S.D.).

Siccome il quadro normativo è abbastanza “ingarbugliato”, vediamo di fare chiarezza.

Il quadro normativo dei contratti di collaborazione coordinata e continuata per i servizi resi nei confronti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche (A.S.D. e S.S.D.)

Gli articoli della Legge di stabilità 2017:

“358. Le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

359. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.”

L’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 al quale fa riferimento il citato articolo 358 è il seguente:

“Art. 2 Collaborazioni organizzate dal committente

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: (…) 

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.”

Ecco. L’articolo 358 rimanda inoltre al: “come individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242” che enuncia:

“2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti: 

a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;”  

Questo è il quadro normativo che definisce le prestazioni rese a favore delle A.S.D e S.S.D. come prestazione di collaborazione coordinata e continuata.

Cosa sono i contratti di collaborazione coordinata e continuata? 

L’INPS definisce la collaborazione coordinata e continuata, quei rapporti che hanno i seguenti requisiti:

  • l’autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente;
  • il potere di coordinamento con le esigenze dell’organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all’autonomia operativa del collaboratore; esso non può in ogni caso essere tale da pregiudicare l’autonomia operativa e di scelta del collaboratore nell’esecuzione della prestazione, autonomia che continuerà quindi ad esplicarsi all’interno delle pattuizioni convenute;
  • la prevalente personalità della prestazione;
  • la continuità che va ravvisata non tanto e non solo nella reiterazione degli adempimenti, che potrebbe anche mancare in virtù delle peculiarità specifiche dell’attività lavorativa, quanto nella permanenza nel tempo del vincolo che lega le parti contraenti. In mancanza di tale requisito, e del correlato potere di coordinamento e del vincolo funzionale, si delinea invece la fattispecie della prestazione occasionale (v. Lavoro autonomo occasionale);
  • il contenuto artistico-professionale dell’attività (fino al 31/12/2000): questo requisito, presente nella vecchia stesura dell’art. 49,c. 2, lett. a del TUIR, è stato abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 34 della L. 342/2000; pertanto da tale data anche le attività manuali e operative possono essere oggetto di rapporti di co-co-co, purché il rapporto lavorativo conservi il suo carattere autonomo e sussistano quindi tutti gli altri requisiti tipici della categoria;
  • la non attrazione dell’attività lavorativa nell’oggetto dell’eventuale professione svolta dal contribuente;
  • la retribuzione che deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita.

Vediamo ora come imputare fiscalmente tali redditi.

L’articolo 359 sopra enunciato rimanda all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) che enuncia: “1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: (…) m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;”

Mentre il successivo articolo 69 comma 2 del T.U.I.R. come modificato dalla Legge di Bilancio 2018 enuncia: “2.  Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”

Il quadro normativo, non di facile comprensione risulta essere così completo.

Le collaborazioni sportive in sintesi

Analizzando il complesso quadro normativo, che ha dato spesso adito ad errate interpretazioni, le collaborazioni con le associazioni sportive si possono così riassumere:

  • Collaborazioni sportive e amministrativo-gestionali rese in favore di A.S.D. e S.S.D. “NON a scopo di lucro” riconosciute dal CONI e le collaborazioni rese solo a fini istituzionali in favore di A.S.D. e S.S.D. a scopo di lucro, costituiscono oggetto di Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuata;
  • I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuata, rientrano tra i “redditi diversi” e quindi non tassati fino alla soglia di € 10.000,00 (come modificato dalla Legge di Bilancio 2018, prima la soglia era 7.500 euro). Sulle somme eccedenti si applicherà l’aliquota IRPEF di riferimento;
  • Le collaborazioni invece rese a favore di associazioni sportive NON riconosciute dal CONI oppure riconosciute ma rese al di fuori dei fini istituzionali, sono redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente;
  • Le collaborazioni invece che non hanno i requisiti delle collaborazioni coordinate e continuate, se hanno le caratteristiche dell’occasionalità, posso rientrare sia nel “lavoro autonomo occasionale” che nel “lavoro occasionale accessorio”; se invece la collaborazione è abituale e continuativa, è un contratto subordinato di lavoro dipendente a tutti gli effetti.

 

Pe le tipologie di lavoro configurabili verso le Associazioni Sportive Dilettantistiche vedi anche l’articolo dedicato al link: https://www.imposteediritti.it/il-lavoro-nelle-associazioni-sportive-dilettantistiche-asd/

Emergenza Covid-19: Indennizzo di 600 euro anche per le collaborazioni sportive

L’art. 96 del Decreto Legge “Cura Italia” (DL 18/2020) riconosce l’indennizzo di 600 euro anche ai contratti di collaborazione sportiva:

per i dettagli leggi l’articolo dedicato: https://www.imposteediritti.it/indennizzo-di-600-euro-anche-per-le-collaborazioni-sportive/

 

Abbiamo creato una pagina dedicata agli Enti del Terzo Settore, aggiornata con le nuove disposizioni normative:

 

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Franco Agnello

Tributarista, esperto in materia fiscale, contabile, amministrativa. I miei profili Social: Facebook - LinkedIn - Instagram

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