Attività di locazione e noleggio di unità da diporto: Iva sui contratti, noleggio occasionale e documentazione obbligatoria

Il Decreto Legislativo del 03 novembre 2017 n. 229 riforma ed integra il codice della nautica da diporto (D.Lgs 18 luglio 2005 n. 171).

Cosa sono le unità da diporto?

Per unità da diporto si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.

Il Codice definisce la navigazione da diporto come quella effettuata in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini  di lucro. Tra le unità da diporto, occorre distinguere quelle che vengono utilizzate per uso privato e quelle che vengono utilizzate per uso commerciale.

Si definisce infatti “commercial yacht” una unità utilizzata ai fini commerciali, ovvero sono quelle unità che sono: oggetto di contratti di locazione o noleggio, utilizzate per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto utilizzate da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, utilizzate per l’assistenza all’ormeggio, utilizzate per l’attività di assistenza e traino di altre unità da diporto.

Le unità da diporto si suddividono in:

  • Nave: di lunghezza superiore a 24 metri;
  • Imbarcazioni: di lunghezza tra i 10 e i 24 metri;
  • Natanti: di lunghezza inferiore ai 10 metri, escluse le moto d’acqua;
  • Moto d’acqua: con lunghezza inferiore a 4 metri e dotate di un motore che come propulsione utilizza una pompa a getto l’acqua.

Un settore che negli ultimi anni sta mostrando forti segnali di ripresa è proprio è proprio quella della nautica da diporto. Quando si parla di nautica, viene da pensare ad un settore ancorato nel lusso e per questo rivolto a pochi. Non è così.

Il settore della nautica da diporto, raggruppa tutte quelle attività a scopo ricreativo, sportivo e turistico, creando attorno ad esso un interessante indotto occupazionale e di attività imprenditoriali.

Nello specifico, in questo articolo trattiamo gli aspetti fiscali e gli adempimenti di un’attività in continua espansione, quella della locazione e del noleggio di imbarcazioni e natanti da diporto a fini ricreativi sportivi e turistici.

Cosa si intende per locazione e noleggio di unità da diporto e quali sono le differenze?

La locazione di imbarcazioni

La locazione è un contratto con cui una delle parti si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all’altra l’unità da diporto per un periodo di tempo ben definito. L’utilizzatore si assume la completa responsabilità dei rischi e della condotta dell’unità. L’unità in locazione può trasportare fino al numero massimo di persone risultante dalla licenza di navigazione.

La locazione si divide in:

  • Locazione commerciale: Una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (conduttore) per un periodo di tempo definito, il bene dietro pagamento di un corrispettivo;
  • Locazione finanziaria: Contratti stipulati con società di leasing (locatore), le quali acquistano il bene scelto dal cliente (conduttore) dando a quest’ultimo in uso il bene stesso dietro pagamento di un canone periodico. Il conduttore alla scadenza del contratto ha facoltà di riscattare il bene, diventandone proprietario, o di rescindere dal contratto; in tal caso la proprietà del bene resta alla società di leasing.

Il noleggio di imbarcazioni

Il noleggio è il contratto mediante il quale una delle parti si obbliga dietro pagamento di un corrispettivo, a far godere all’altra parte dell’unità da diporto senza che quest’ultima si assuma la responsabilità dei rischi e della condotta dell’unità, che resta in capo al proprietario (armatore). In questo caso, il proprietario dell’unità da diporto mette a disposizione il bene e il servizio di condotta dell’unità. Il noleggio può essere fatto:

  • a viaggio, quando ha per oggetto un percorso ben definito;
  • a tempo, quando indifferentemente dalla destinazione il contratto ha per oggetto un periodo di tempo ben definito.

L’iva sui contratti di locazione e noleggio

Se l’unità da diporto è impiegata a fini commerciali, vige il regime di “non imponibilità dell’iva”. Per il regime di non imponibilità dell’iva,  “…è necessario che il locatario della nave interessata utilizzi la medesima per esercitare un’attività economica”. Se invece il noleggio o la locazione sono effettuati nei confronti di soggetti privati, i relativi corrispettivi, sono soggetti ad imposta con l’applicazione dell’aliquota ordinaria.

Il noleggio occasionale

E’ consentito il noleggio da parte di persone fisiche o società che non hanno per oggetto sociale l’attività di noleggio e locazioni di imbarcazioni da diporto in forma occasionale. L’attività viene riconosciuta occasionale solo se i contratti hanno una durata complessiva pari o inferiore a 42 giorni. I redditi derivanti da tale attività sono soggetti a imposta sostitutiva del 20% da versare con modello F24 codice tributo 1847. E’ obbligatorio comunicare all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di Porto competente per territorio il noleggio occasionale attraverso l’apposito modello che alleghiamo:

Modello comunicazione noleggio occasionale

La comunicazione va inviata all’Agenzia delle Entrate a mezzo posta elettronica all’indirizzo: dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it

Se la prestazione di noleggio occasionale comporta l’impiego di personale subordinato, quindi prestazione di lavoro accessorio, la comunicazione va inviata anche all’INPS e all’INAIL .

Le copie delle comunicazioni, le ricevute di presentazione e la copia originale o conforme del contratto di locazione va tenuto a bordo dell’unità, a disposizione per eventuali controlli.

Documentazione obbligatoria per natanti e imbarcazioni

Le imbarcazioni differiscono dai natanti per le caratteristiche dell’unità. Le imbarcazioni sono unità di lunghezza compresa tra i 10 e 24 metri e possono navigare senza alcun limite dalla costa. I natanti sono unità di lunghezza inferiore ai 10 metri. Le unità si dividono in:

  • Unità CE: Proveniente da uno Stato membro UE e munito di marcatura CE. I natanti-CE possono navigare a qualsiasi distanza dalla costa nel rispetto delle condizioni meteo-marine stabilite per ciascuna categoria di progettazione. Le convenzioni internazionali, non consentono alle unità non iscritte nei Registri di navigare oltre le 12 miglia dalla costa. I natanti da spiaggia e le tavole a vela, possono navigare entro 1 miglio dalla costa.
  • Unità non-CE. Le unità non-CE sono abilitate alla navigazione entro 6 miglia dalla costa o senza alcun limite se sono imbarcazioni. I natanti non-CE possono navigare entro le 12 miglia, se autorizzati e muniti o del certificato di omologazione; o dell’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato; o per le unità cancellate dai registri, l’estratto del Registro Imbarcazioni da Diporto, rilasciato dall’ex ufficio di iscrizione dal quale risulta che l’unità era abilitata alla navigazione senza alcun limite.

L’iscrizione nei Registri delle unità da diporto e il relativo rilascio della licenza di navigazione è obbligatoria per le imbarcazioni CE o non-CE. E’ facoltativa invece per i natanti che però possono si possono iscrivere, rientrando così nella categoria delle imbarcazioni e assumendone il relativo Regime Giuridico.

Il Decreto Legislativo 229/2017 introduce l’Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto e lo Sportello Telematico del Diportista, i quali sostituiranno i Registri cartacei degli uffici marittimi e delle motorizzazioni. In particolare lo Sportello Telematico del Diportista rilascerà la licenza di navigazione dell’unità.

I documenti obbligatori da tenere a bordo delle imbarcazioni sono:

  • Licenza di navigazione con annotato certificato di sicurezza;
  • Dichiarazione di potenza del motore per le unità munite di uno o più motori fuoribordo;
  • Assicurazione RC e relativo contrassegno;
  • Licenza di esercizio RTF e certificato RTF dell’operatore se si naviga oltre le 6 miglia;
  • Tabella di deviazione quando si naviga oltre 6 miglia dalla costa;
  • Documenti di identità delle persone a bordo;
  • Patente nautica o se esenti documento di riconoscimento.

I documenti da tenere a bordo dei natanti:

  • Dichiarazione di potenza del motore o ex Certificato d’uso per le unità non iscritte;
  • Assicurazione RC;
  • Licenza di esercicio RTF e certificato RTF come per le imbarcazioni se si naviga oltre le 6 miglia;
  • Patente nautica quando prescritta o documento d’identità.

Documentazione obbligatoria in caso di noleggio e locazione:

Il codice della nautica da diporto mette evidenzia le linee guida sulla base delle quali le Amministrazioni locali sono chiamate a disciplinare, in materia di documentazione obbligatoria e adempimenti per il noleggio e la locazione delle unità da diporto. Gli adempimenti sono i seguenti:

  • Documentazione obbligatoria di bordo;
  • Comunicazione scritta di partenza comprensiva della lista delle persone presenti a bordo da presentarsi anche per via telematica;
  • Comunicazione via radio all’autorità marittima alla partenza del numero di persone e la destinazione;
  • Originale o copia conforme del contratto di noleggio o locazione con indicazione dei dati del conduttore e degli estremi della patente nautica o titolo professionale;
  • Copertura assicurativa a favore del noleggiatore e dei passeggeri;
  • Tenuta di un registro dove annotare i progressivi e gli estremi dei contratti: la data, l’ora di partenza e rientro previsto, l’itinerario, il corrispettivo e i dati del noleggiatore;
  • Una targhetta identificativa da apporre sull’unità che effettua attività di noleggio;
  • Autorizzazione dell’autorità marittima attraverso il visto dell’iscrizione nei registri degli esercenti attività di noleggio e locazione;
  • Rispetto del numero massimo di persone che il natante o imbarcazione può trasportare;
  • Se i natanti vengono impiegati nelle ore notturne, l’imposizione attraverso le ordinanze delle autorità marittime di competenza, dell’uso di cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica per tutti i presenti a bordo.

Riguardo invece al titolo di conduzione dell’imbarcazione o natante il legislatore prevede due casi:

  • Navigazione entro il Circondario marittimo che ha rilasciato l’autorizzazione: è sufficiente il titolo di Patente Nautica da diporto e il certificato limitato di operatore RTF;
  • Navigazione al di fuori del Circondario marittimo che ha rilasciato l’autorizzazione: dove ricorrano le circostanze riferite alla sicurezza della navigazione che impongano la limitazione delle persone a bordo, l’ordinanza potrà prevedere che il comandante dell’unità debba essere in possesso del titolo professionale marittimo di “Capobarca per il traffico locale”.

Secondo l’art. 260 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione i requisiti per avere il titolo di “Capobarca per il traffico locale” sono:

  • Essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
  • Non avere riportato condanne per i reati indicati nell’ articolo 238, n. 4; (non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione,
    oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede
    pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
    )
  • Avere compiuto diciotto anni di età;
  • Avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l’obbligo scolastico;
  • Avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta;
  • Avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei
    trasporti e della navigazione.

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Franco Agnello

Tributarista, esperto in materia fiscale, contabile, amministrativa. I miei profili Social: Facebook - LinkedIn - Instagram