Le agevolazioni fiscali per disabili

Il sistema Tributario italiano mostra particolare attenzione per le persone con disabilità. A tal riguardo le agevolazioni previste riguardano:

  • Maggiori detrazioni per famigliari a carico;
  • Acquisto veicoli;
  • Acquisto mezzi di ausilio e sussidi tecnici informatici;
  • Abbattimento delle barriere architettoniche;
  • Spese sanitarie e oneri;
  • Assistenza personale.

Vediamo per quali tipologie di handicap:

Non vedenti e sordi

Gli articoli 2, 3, 4 della legge n. 138/2001 individuano le categorie di non vedenti ovvero:

Art. 2 (Definizione di ciechi totali).

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:

a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;

b) coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore;

c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Art. 3 (Definizione di ciechi parziali).

1. Si definiscono ciechi parziali:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Art.4 (Definizione di ipovedenti gravi).

1. Si definiscono ipovedenti gravi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

Per l’individuazione dei sordi destinatari delle agevolazioni fiscali, occorre far riferimento alla legge n. 381/1970 che recita :“…si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato…”

Disabili con handicap psico o mentale titolari di indennità di accompagnamento

Il comma 3 dell’articolo 3 della Legge 104/1992 definisce l’handicap grave “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. L’handicap deve essere certificato con verbale della Commissione Asl.

Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

Il riferimento normativo è lo stesso di cui al precedente ovvero comma 3 Art. 3 della Legge 104/1992; che comportano una limitazione permanente delle capacità di deambulazione.

Disabili con ridotte o impedite capacità motorie

Sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie, ma NON sono affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione.

Le maggiori detrazioni per familiari a carico

Una persona si considera fiscalmente a carico quando il suo reddito complessivo non supera € 2.840,00 lordi, percepiti nell’anno d’imposta in cui si richiede la detrazione.

Per ogni figlio a carico portatore di handicap spettano le seguenti detrazioni irpef:

  • € 1.620,00 per figli di età inferiore a 3 anni;
  • € 1.350,00 per figli di età pari o superiore a 3 anni;

Con più di 3 figli a carico le detrazioni aumentano di € 200,00 per ciascun figlio. Se il figlio ha il riconoscimento della disabilità ai sensi della Legge 104/1992, la detrazione aumenta di € 400,00.

Tale detrazione, però diminuisce con l’aumentare del reddito fino ad annullarsi con un reddito complessivo pari ad € 95.000,00. Per poter calcolare la detrazione effettivamente spettante si usa la seguente formula: “detrazione teorica” x (95.000,00 – “reddito complessivo”) / 95.000,00. Se i figli sono più di uno l’importo di € 95.0000,00 va aumentato di € 15.000,00 per ogni figlio successivo al primo.

La detrazione va ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, con accordo tra le parti, può detrarre il 100% il genitore che ha il reddito più elevato.

Acquisto veicoli

Per l’acquisto di veicoli, la detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta per un importo massimo di spesa di € 18.075,99. La detrazione spetta una sola volta nel corso di un quadriennio a meno che il veicolo sia stato demolito prima dei quattro anni dall’acquisto. Per i disabili che hanno “ridotte o impedite capacità motorie” l’agevolazione per acquisto è condizionato all’adattamento del veicolo.

Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico, può beneficiare della detrazione il familiare che ha effettuato l’acquisto nell’interesse del disabile. Non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di minicar che possono essere condotti senza patente.

Si possono portare in detrazione anche le spese di riparazione, escluse le spese per materiali di consumo, assicurazione, carburanti ecc. Le spese di riparazione straordinaria, possono essere detratte solo se sostenute entro i quattro anni dall’acquisto e nel limite massimo di spesa di € 18.075,99 comprensivo del costo d’acquisto del veicolo stesso.

Sull’acquisto del veicolo è applicabile l’Iva al 4% anzichè 22% purchè il veicolo, non superi i 2.000 centimetri cubici di cilindrata per i motori a benzina; ovvero 2.800 centimetri cubici per i motori diesel.

L’agevolazione Iva a differenza della detrazione Irpef, non ha limite di valore e si applica anche sull’acquisto di optional, sulle prestazioni di adattamento dei veicoli già di proprietà del disabile, sulle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento. L’iva ridotta può essere applicata anche sulle riparazioni degli adattamenti realizzate sui ricambi. L’agevolazione Iva si applica anche sui mezzi in leasing purchè nel contratto ci sia la clausola da cui emerga la volontà di riscatto del bene ovvero, sia un contratto di tipo “traslativo”.

L’esenzione del bollo auto

Per i veicoli è possibile avere l’esenzione del bollo auto. L’esenzione spetta sia quando il veicolo è intestato al disabile, sia quando il veicolo risulta intestato al familiare di cui il disabile risulta essere fiscalmente a carico.

Per fruire dell’esenzione il disabile deve presentare, solo per il primo anno, all’ufficio competente la certificazione attestante la condizione di disabilità e se il veicolo è intestato al familiare, la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione dove risulti che il disabile sia fiscalmente a carico.

Le agevolazioni fiscali per spese sanitarie e mezzi d’ausilio

Spetta la detrazione del 19% dell’Irpef per spese mediche generiche e le spese di assistenza specifica.

Rientrano nell’assistenza specifica:

  • l’assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • le prestazioni fornite dal personale in possesso di qualifica professionale o di operatore tecnico assistenziale;
  • le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da educatore professionale, da personale addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.

Per le spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi d’ausilio la detrazione spetta per la parte eccedente gli € 129,11. Sono invece totalmente ammesse senza l’abbattimento di tale franchigia le seguenti tipologie di spese:

  • il trasporto in ambulanza del disabile;
  • l’acquisto di poltrone per inabili;
  • l’acquisto per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche. Tale detrazione non è cumulabile con la detrazione per gli interventi di ristrutturazione, poichè per tali interventi spetta una detrazione del 50% sulle spese sostenute;
  • l’adattamento dell’ascensore;
  • l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza;
  • i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.
  • le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi.

La detrazione per le spese sostenute per l’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza”, spetta per un ammontare massimo di spesa pari ad € 2.100,00 e solo per redditi complessivi non superiori ad € 40.000,00. La persona si definisce “non autosufficiente” quando non sono in grado di assumere alimenti, espletare funzioni fisiologiche o provvedere autonomamente all’igiene personale, non possono deambulare e indossare indumenti; quando la persona necessita di sorveglianza continua.

Per l’acquisto di mezzi d’ausilio e per i sussidi tecnici e informatici è prevista inoltre l’applicazione dell’Iva ridotta al 4%.

Altre agevolazioni per non vedenti

Altre agevolazioni per i non vedenti sono:

  • detrazione del 19% dall’Irpef delle spese sostenute per l’acquisto di cani da guida. La detrazione spetta una sola entro i quattro anni dall’acquisto;
  • detrazione forfettaria di € 516,46 per il mantenimento del cane da guida, senza che sia necessario documentare la spesa di mantenimento;
  • aliquota Iva al 4% per prodotti editoriali.

Maggiore detrazione Irpef per le polizze assicurative

I genere spetta la detrazione del 19% per le polizze assicurative che prevedono il rischio morte e invalidità permanente non inferiore al 5%. Il limite massimo di spesa è stato aumentato da € 530,00 a € 750,00; mentre per le polizze che prevedono il rischio di non autosufficienza nelle attività quotidiane, l’importo complessivamente detraibile è pari ad € 1.291,14.

Agevolazione sull’imposta di successione e donazione.

A titolo di successione o donazione è dovuta l’imposta di successione o donazione. Qualora il soggetto beneficiario versi in condizione di handicap grave,  riconosciuto dalla Legge 104/1992, l’imposta di successione o donazione si applica solo per la parte di eredità che superi il valore di € 1.500.000,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Franco Agnello

Tributarista, esperto in materia fiscale, contabile, amministrativa. I miei profili Social: Facebook - LinkedIn - Instagram