Decreto Sostegni: Contributo a fondo perduto

contributo a fondo perdutoCon l’art. 1 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, “Decreto Sostegni”, vengono definiti i requisiti, le modalità di accesso nonchè la misura del nuovo contributo a fondo perduto a favore delle Partite Iva.

A chi spetta il nuovo contributo a fondo perduto di Mario Draghi

Possono fare richiesta per il nuovo contributo a fondo perduto i soggetti titolari di Partita Iva che svolgono attività economica e residenti in Italia.

I requisiti per accedere al nuovo contributo:

  • L’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel 2019 non deve essere superiore a 10 milioni di euro;
  • L’ammontare della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020, deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto alla media mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
  • Nel caso di attivazione della partita iva tra il primo gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, il contributo spetta in misura minima anche in mancanza del requisito della diminuzione di fatturato.

Sempre nel caso di partite iva attivate tra il 01/01/2019 e il 31/12/2020, per il calcolo della media mensile si prende in considerazione il fatturato dal mese successivo a quella di attivazione della partita iva.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 29/03/2021, chiarisce che per i soggetti che hanno attivato la partita iva dal 1 gennaio 2019, il contributo spetta a prescindere dal calo del 30% del fatturato. La percentuale di indennizzo viene applicata sulla diminuzione della media mensile, calcolata dal mese successivo a quello di apertura della partita Iva.

Il contributo NON spetta:

  • A chi ha attivato la partita iva successivamente il 23 marzo 2021;
  • Ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021;
  • Agli Enti Pubblici;
  • Agli intermediari finanziari e società in partecipazione.

Quale è l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto?

Il contributo spetta nelle seguenti misure:

  • Il 60% della differenza tra la media mensile del fatturato 2020 rispetto alla media mensile 2019, se i ricavi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100mila euro;
  • Il 50% della differenza tra la media mensile del fatturato 2020 rispetto alla media mensile 2019, per chi ha avuto nel 2019 ricavi compresi tra i 100mila e i 400mila euro;
  • Il 40% della differenza tra la media mensile del fatturato 2020 rispetto alla media mensile 2019, per chi ha avuto nel 2019 ricavi compresi tra 400mila e 1 milione di euro;
  • Il 30% della differenza tra la media mensile del fatturato 2020 rispetto alla media mensile 2019, per chi ha avuto nel 2019 ricavi compresi tra 1 milione di euro e 5milioni di euro;
  • Il 20% della differenza tra la media mensile del fatturato 2020 rispetto alla media mensile 2019, per chi ha avuto nel 2019 ricavi compresi tra 5 milioni e 10 milioni di euro.

In presenza dei requisiti di accesso al beneficio, l’importo del contributo è riconosciuto in ogni caso nella misura minima di euro 1000 per le persone fisiche e di euro 2000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è invece di euro 150mila.

Presentazione delle domande e modalità di erogazione

Le richieste di contributo a fondo perduto possono essere presentate all’Agenzia delle Entrate dal 30 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021.

Le istanze possono essere presentate direttamente dall’interessato o per tramite di un intermediario delegato sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

Con il Decreto “Sostegni” è stata introdotta una nuova modalità di erogazione. Il beneficiario potrà scegliere infatti se ricevere l’accredito su cono corrente oppure mediante il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

 

Si allega il Decreto Sostegni, la guida dell’Agenzia delle Entrate e provvedimento Agenzia Entrate del 29/03/2021:

Hai bisogno di informazioni o consulenza? Scrivici:

consulenze@imposteediritti.it

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Franco Agnello

Tributarista, esperto in materia fiscale, contabile, amministrativa. I miei profili Social: Facebook - LinkedIn - Instagram

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