Regime Forfettario: novità 2020

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto alcune novità sul regime forfettario, restringendo così la platea di beneficiari.

Dopo le modifiche introdotte, possono accedere al regime forfettario:

  • I contribuenti che nell’anno solare precedente abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori ad € 65.000,00;
  • Viene introdotta la soglia di € 20.000,00 per spese sostenute per lavoro accessorio, lavoro dipendente, compensi a collaboratori, erogazione di utili e per le prestazioni di lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari.

Se il contribuente supera supera le soglie di reddito o di spesa di cui sopra, non potrà accedere al regime forfettario.

Resta il concetto di “Controllo diretto o indiretto”. E’ infatti previsto che non possono accedere al nuovo regime agevolato quei soggetti che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione le quali esercitano attività riconducibili ai soggetti stessi.

Altre cause di esclusione dal regime forfettario sono:

  • I soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali siano in corso rapporti di lavoro o che ci sia stato un rapporto di lavoro nei due anni precedenti;
  • Chi effettua come attività prevalente, cessione di immobili o di mezzi nuovi di trasporto;
  • I soggetti che determinano il reddito in regimi forfettari o che applicano regimi speciali ai fini iva;
  • I non residenti ad eccezione di chi risiede nella Comunità Europea e produca reddito per almeno il 75% in Italia;
  • Coloro che nell’anno solare precedente hanno superato la soglia di € 30.000,00 di redditi da lavoro dipendente o assimilati. Questa soglia non viene presa in considerazione se il rapporto di lavoro risulti cessato.

Come accedere al regime forfettario

Il regime forfettario è il nuovo “regime ordinario”. Come si fa per accedere?

  • Le attività in corso in possesso dei requisiti, non necessitano di alcuna comunicazione;
  • Le nuove attività presentano comunicazione nella dichiarazione di inizio attività.

Si esce dal regime forfettario scegliendo l’opzione triennale dando comunicazione nel quadro VO della dichiarazione iva; per il verificarsi di una causa di esclusione o per accertamento definitivo.

Calcolo e vantaggi per le nuove imprese

Il reddito imponibile si calcola applicando al totale dei ricavi/compensi un coefficiente di redditività che va dal 40% al 86% in base all’attività esercitata individuata dal codice Ateco. In fondo all’articolo si allega la tabella dei codici Ateco con i relativi coefficienti di redditività.

Dal Reddito imponibile si deducono i contributi previdenziali versati in base alla legge ed eventuali eccedenze d’imposta non capienti nel reddito assoggettato al regime forfettario.

Sul reddito si applica l’imposta sostitutiva del 15%. Il contribuente potrà scomputare le detrazioni d’imposta spettanti nel caso in cui percepisca altre tipologie di reddito. I codici tributo sono: 1790 (prima rata di acconto) 1791 (Seconda o unica rata di acconto) 1792 (saldo).

Per le nuove attività, l’imposta è del 5% per i primi 5 anni.

Possono accedere alla tassazione ridotta del 5% i contribuenti che:

  • Non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività professionale, artistica o di impresa;
  • Non esercitino l’attività come una prosecuzione di altro rapporto di lavoro dipendente;
  • Se subentrano in un’attività svolta da altro soggetto, questa rispetti i requisiti di accesso al regime forfettario.

Esoneri adempimenti e premi per chi si avvale della fattura elettronica nel regime forfettario

Il regime forfettario è esonerato dall’obbligo di fatturazione elettronica.

La nuova Legge di Bilancio però al fine di incentivare l’utilizzo della fattura elettronica anche per il regime forfettario, riduce il termine di prescrizione dagli avvisi di accertamento da 5 a 4 anni.

Anche se il regime forfettario non è obbligato alla fatturazione elettronica, resta l’obbligo dal 1 gennaio 2020 della memorizzazione e dell’invio dei corrispettivi telematici.

Le fatture emesse sono senza applicazione dell’Iva  e devono riportare la seguente dicitura “Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’Art. 1 comma 58 L.190/2014”.

Sulle fatture superiori ad € 77,47 è necessaria l’applicazione di una marca da bollo da € 2,00. Per le fatture elettroniche l’imposta di bollo viene evasa tramite il pagamento dell’F24 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate attraverso il portale fatture e corrispettivi.

Sono esenti da bollo gli acquisti UE e acquisti assoggettabili al reverse charge, per i quali il contribuente è debitore d’imposta.

Il regime forfettario inoltre è esonerato dalla registrazione delle fatture e dalla comunicazione annuale Iva, dall’Irap e dalla comunicazione black list.

E’ obbligatorio numerare e conservare le fatture di acquisto e bollette doganali, integrare la fattura con aliquota e Iva per le operazioni di cui il contribuente risulti debitore d’imposta (reverse charge) e versare l’Iva entro il 16 del mese successivo all’operazione.

Il regime forfettario è escluso dall’applicazione degli ISA. Chi applica il regime forfettario inoltre non si deve operare in qualità di sostituto d’imposta. Non applica le ritenute alla fonte, anche se è fatto obbligo di indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore delle somme. Non si è soggetti alla ritenuta alla fonte sui ricavi e o compensi conseguiti.

 

Si allega la tabella dei codici Ateco con i rispettivi coefficienti di redditività:

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Franco Agnello

Tributarista, esperto in materia fiscale, contabile, amministrativa. I miei profili Social: Facebook - LinkedIn - Instagram

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