Regime forfettario: novità 2023 e compatibilità con altre attività lavorative

nuovo regime forfettario

Il regime forfettario rappresenta il regime fiscale naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale. Tale regime naturale, come definito dall’Agenzia delle Entrate, presenta un livello di convenienza estremamente alto per le nuove attività imprenditoriali ad alto contenuto intellettuale, prevedendo, per i primi 5 anni, un’imposta sostitutiva del 5% (15% dopo i 5 anni) e adempimenti contabili e fiscali estremamente ridotti, abbassando notevolmente anche il costo della gestione amministrativa.

Requisiti e cause di esclusione dal regime forfettario

Trattandosi di un regime molto conveniente, prevede che i titolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste dalla L. 190/2014.

REQUISITI

  • Soglia dei ricavi/compensi da lavoro autonomo inferiore a 85.000 € annui come previsto dalla Finanziaria 2023 (innalzato dai precedenti 65.000 €). N.B. In caso di nuova attività il fatturato va rapportato ai mesi di attività e in caso di superamento si fuoriesce dal regime nell’anno successivo;
  • Soglia di spesa per il personale dipendente: come previsto dalla Finanziaria 2020 e ancora in vigore, le spese sostenute per il personale dipendente non deve eccedere i 20.000 € annui;
  • Soglia di 30.000 € per gli altri redditi da lavoro dipendente o assimilati che vengono eventualmente percepiti dal titolare della partita Iva in regime forfettario. Semplificando: l’imprenditore che adotta il regime forfettario può anche svolgere altra attività lavorativa come dipendente a patto che i redditi di quest’ultima non superino i 30.000 € lordi annui.

CAUSE DI ESCLUSIONE (cause ostative)

Sono esclusi dalla possibilità di utilizzare il regime forfettario coloro che:

  1. partecipano simultaneamente all’esercizio dell’attività imprenditoriale a società di persone, a società familiari, o che controllano s.r.l. o associazioni professionali che operano nello stesso settore di attività, ad esclusione delle partecipazioni in Società Semplici Agricole;
  2. effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (art. 10 co.1 n.8 DPR 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (art.53 co.1 DL 331/93);
  3. non sono residenti in Europa. Per i non residenti in Italia, ma in uno degli stati membri dell’Unione Europea, affinché possano avvalersi del regime in questione almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto deve essere prodotto su territorio italiano;
  4. per la particolare attività svolta si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito (es. vendita di sali e tabacchi, editoria, agenzie di viaggi, agricoltura e pesca);
  5. fatturano prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Novità 2023 per il regime forfettario

La principale novità per l’anno d’imposta 2023 è l’innalzamento del volume di ricavi/compensi ad € 85.000 ai fini della possibilità di permanenza nel regime. Infatti dai € 65.000  previsti fino al 2022, oggi è possibile permanere nel regime agevolato se nel periodo d’imposta precedente non si è superata la soglia di € 85.000.

Superamento della soglia di euro 85.000,00

In caso di superamento della soglia di € 85.000 non è obbligatorio passare al regime normale in corso d’anno se non si superano i € 100.000 di ricavi/compensi, ma si uscirà fuori dal regime l’anno successivo senza conseguenze per l’anno in corso.

Nel caso si superi anche la soglia dei € 100.000 ricavi/compensi l’uscita dal regime avviene nell’anno in corso, con applicazione della tassazione ordinaria su tutto il fatturato, mentre l’applicazione dell’IVA sarà obbligatoria solo sui ricavi e i compensi che superano la soglia dei € 100.000 evitando di così di dover stornare e rifatturare tutte le operazioni precedenti il superamento.

Si segnala, inoltre, che per il 2023 la fatturazione elettronica è obbligatoria solo per i contribuenti forfettari che nel 2022 hanno superato i € 25.000 di ricavi/compensi, mentre dal 1 Gennaio 2024 tutti i contribuenti forfettari sono obbligati alla fatturazione elettronica.

Compatibilità del regime forfettario con altre attività lavorative

Molte sono le possibilità offerte dal regime forfettario a coloro che vogliono intraprendere un’attività imprenditoriale, ma capire i confini entro cui si può operare risulta spesso complicato.

Regime forfettario e lavoratore dipendente

In linea di massima possiamo dire che si può svolgere attività autonoma in regime forfettario e allo stesso tempo svolgere attività di lavoro dipendente o amministrare società a patto che nel periodo d’imposta precedente non si siano conseguiti redditi da lavoro dipendente o assimilati (es. compensi da amministratore o sindaco), superiori ai 30.000 € lordi.

Inoltre l’attività imprenditoriale svolta non deve essere prestata principalmente al datore di lavoro o alla società amministrata, mentre nel caso di partecipazione in società, il settore di attività in sui si opera autonomamente deve essere sostanzialmente diverso da quella della società partecipata. Per valutare se i settori coincidono o meno si fa riferimento ai codici ATECO delle due attività: pena l’esclusione dal regime forfettario, dovranno fare parte a due settori merceologici differenti.

Regime forfettario e altre attività di lavoro autonomo

Anche il lavoratore autonomo già in attività può avvalersi del regime forfettario per l’avvio di una nuova attività in un settore diverso da quello abituale, ovviamente prestando particolare attenzione ai REQUISITI e alle CAUSE DI ESCLUSIONE.

Esempi:

  1. Caso molto frequente, è quello del professionista in regime forfettario, che vuole svolgere anche attività agricola in quanto in possesso di terreni famigliari. Malgrado la Legge 190/2014 art.1, istitutiva del regime forfettario, possa sembrare fuorviante sulle cause di esclusione, la possibilità di permanere nel regime forfettario come professionista o lavoratore autonomo e allo stesso tempo avviare un’attività di tipo agricolo sfruttando i regimi a questi dedicati (regime speciale e regime di esonero) è sempre garantita tenendo separate le due contabilità;
  2. Altro caso tipico è quello dell’agricoltore a titolo principale che applica il regime speciale agricolo per l’attività principale e che decide di avviare parallelamente un’attività commerciale o professionale. Anche in questo caso può applicare ai ricavi/compensi conseguiti conseguiti con la seconda attività le agevolazioni previste dal regime forfettario, purché rispetti il requisito della prevalenza dell’attività agricola;
  3. Un lavoratore autonomo che decide di avviare un’attività di e-commerce in un settore diverso da quello principale, può sfruttare per l’attività di e-commerce le agevolazioni previste dal regime forfettario.

Per maggiori informazioni sul regime forfettario potete consultare il precedente articolo:

https://www.imposteediritti.it/regime-forfettario-2019/

 

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