Detrazione per interventi antisismici

Le spese per i lavori eseguiti per interventi finalizzati all’adeguamento antisismico, possono essere portati in detrazione.

In che misura spetta la detrazione per interventi antisismici?

Sono oggetto di detrazione fiscale pari al 50% dell’importo speso fino ad un massimo di € 96.000,00 di spesa complessiva; da suddividere in 5 rate annuali. Il periodo di fruizione della detrazione va dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. La detrazione sale al 70% della spesa sostenuta se l’intervento consegue la riduzione di una classe di rischio. Sale invece all’80% della spesa sostenuta se l’intervento consegue una riduzione di due o più classi di rischio dell’immobile. Tra le spese ammissibili, rientrano anche quelle sostenute per la classificazione e verifica sismica dell’immobile.

Le spese per adeguamento antisismico effettuate su parti comuni di edifici condominiali sono detraibili nella misura del 75% se l’intervento comporta una riduzione di una classe di rischio dell’immobile, ovvero l’85% qualora l’intervento comporta una riduzione di due o più classi di rischio dell’immobile. La detrazione si applica su un ammontare massimo di € 96.000,00 di spesa moltiplicati per il numero di immobili.

Dal 01 gennaio 2018 le spese relative ad interventi su parti condominiali, finalizzati all’adeguamento antisismico e risparmio energetico, su condomini ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3; sono detraibili nella misura dell’80% per la riduzione di una classe di rischio e dell’85% per la riduzione di più classi di rischio. In questo caso la detrazione è ripartita in 10 anni e l’ammontare massimo di spesa è di € 136.000,00 moltiplicato per ciascun immobile del condominio.

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Franco Agnello

Tributarista, esperto in materia fiscale, contabile, amministrativa. I miei profili Social: Facebook - LinkedIn - Instagram

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