Edilizia: quando spetta l’iva ridotta al 4% o al 10%?

Edilizia: IVA agevolata 4%

La tabella A parte II allegata al DPR 633/72  regola e definisce l’iva agevolata in edilizia ridotta al 4%. Vediamo nel dettaglio cosa recitano i riferimenti normativi:

21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorchè non ultimate, purchè permanga l’originaria destinazione…;

21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all’allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorchè non ultimate, purchè permanga l’originaria destinazione…;

24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) …;

26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;

39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonchè alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);

41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

L’articolo 13 della Legge 2 luglio 19499 n. 408 “Legge Tupini” recita invece: “Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso….”.

Analizzando e facendo una sintesi degli articoli sopra citati, per aver diritto all’agevolazione iva del 4% deve esistere obbligatoriamente il requisito di “prima casa”, il requisito di costruzione “ex-novo” del fabbricato e il requisito dell’abitazione “non di lusso”.  L’iva agevolata al 4% spetta:

  • All’impresa costruttrice purchè l’acquirente conservi la destinazione d’uso di abitazione dell’immobile;
  • Ai soci di cooperative edilizie e loro consorzi per l’assegnazione in proprietà o in godimento di “prime case”;
  • Ad imprese appaltanti per la costruzione della “prima casa”;
  • All’impresa appaltante che ha apportato migliorie “extracapitolato”, concordate con l’acquirente finalizzate a migliorare l’abitabilità dell’immobile;
  • All’impresa appaltante sull’ampliamento della “prima casa” poichè considerata come costruzione ex-novo”, purchè l’ampliamento non modifichi la destinazione d’uso o non rendi l’immobile di lusso;
  • Alle imprese appaltanti per i lavori finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche;
  • All’impresa appaltante sulle cessioni di costruzioni rurali ad uso abitativo;
  • All’impresa appaltante sulla costruzione di fabbricati rurali ad uso abitativo.

Edilizia: IVA agevolata 10%

Se non ci sono i presupposti per rientrare nell’iva ridotta al 4%, è possibile usufruire dell’iva al 10%. Vediamo in quali casi.

  1. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  2. Interventi di manutenzione ordinaria;
  3. Interventi di manutenzione straordinaria;
  4. Beni di valore significativo;
  5. Restauro e risanamento conservativo;
  6. Ristrutturazione edilizia;
  7. Ristrutturazione urbanistica.

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Si ha diritto ad usufruire dell’iva ridotta al 10% per cessioni o prestazioni di servizi da contratti di appalto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria purchè abbiano però carattere residenziale.

Sono opere di urbanizzazione primaria:

  • Strade residenziali;
  • Spazi di sosta e parcheggio (realizzati ai sensi della legge Tognoli – art. 11, Legge 24.9.1989, n. 122);
  • Fognature;
  • Rete idrica;
  • Rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
  • Pubblica illuminazione;
  • Centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
  • Spazi di verde attrezzato;
  • Gli impianti e le opere accessorie funzionali a servizi pubblici di radio, televisione e telefonia (torri, tralicci, ripetitori, stazioni radio-base).

Sono opere di urbanizzazione secondaria:

  • Asili nido e scuole materne;
  • Scuole dell’obbligo;
  • Mercati di quartiere;
  • Delegazioni comunali;
  • Chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
  • Impianti sportivi di quartiere;
  • Aree verdi di quartiere;
  • Centri sociali;
  • Attrezzature culturali e sanitarie;
  • Oratori ed edifici similari.

Sono opere di urbanizzazione anche gli interventi finalizzati alla costruzione di dighe, aeroporti, alberghi ecc.. che però non avendo carattere residenziale, rientrano nell’aliquota iva ordinaria del 22%.

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Sono lavori di manutenzione ordinaria, la tinteggiatura di pareti e soffitti, la tinteggiatura delle pareti esterne all’edificio, il rifacimento di finiture ecc.

Sono lavori di manutenzione straordinaria gli interventi effettuati sulle parti strutturali dell’immobile, lasciando però invariata la volumetria dell’edificio e che non comportino variazioni sulla destinazione d’uso. Esempio: installazione di ascensori, servizi igienici, sostituzioni infissi e serramenti, scale, recinzioni.

L’iva ridotta al 10% spetta sulle prestazioni di servizi da parte di chi esegue i lavori.

Beni di valore significativo

I beni di valore significativo sono individuati dal decreto 29 dicembre 1999 e sono:

  • Ascensori e montacarichi;
  • Infissi interni ed esterni;
  • Caldaie;
  • Video citofoni;
  • Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • Sanitari rubinetteria da bagni;
  • Impianti di sicurezza.

Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce i beni di valore significativo, l’aliquota iva del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore della prestazione e quello del bene.

Esempio:

Costo totale dell’intervento € 10.000,00;

Costo manodopera € 4.000,00

Costo dei beni significativi € 6.000,00

L’iva 10% si applica sulla differenza del “Costo totale dell’intervento” – “Costo dei beni significativi” ovvero su € 4.000,00. Sul residuo importo dei beni significativi si applica l’iva ordinaria del 22% ovvero su € 2.000,00 (Costo dei beni significativi – Differenza tra Costo totale dell’intervento e Costo dei beni significativi).

Interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia

Nel restauro e risanamento conservativo rientrano i lavori atti a scongiurare la situazione di degrado dell’immobile e ad assicurarne la funzionalità che consente la destinazione d’uso ad esso compatibile. Esempio: interventi per l’eliminazione o prevenzione di degrado, adeguamento delle altezze dei solai, apertura di finestre per areazione dei locali.

Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia quegli interventi atti a trasformare un edificio in un edificio del tutto nuovo o in parte. Da non confondere però con l’ampliamento di un fabbricato.

In questo caso si applica l’iva ridotta al 10% sia per le prestazioni di servizi da parte di chi esegue i lavori, sia sull’acquisto di beni forniti per la realizzazione degli interventi; con esclusione di materie prime e prodotti semilavorati. L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente sia sull’acquisto fatto dalla ditta che esegue i lavori.

Ristrutturazione urbanistica

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quegli interventi atti a sostituire ad esempio la rete stradale, gli isolati, i lotti ecc. Anche in questo caso si ha diritto all’iva agevolata del 10%.

In tutti i casi di applicazione dell’iva ridotta, andrà presentata un’autodichiarazione dove si attesti di avere i requisiti oggettivi e soggettivi per beneficiare dell’aliquota iva agevolata.

Si allega file in formato Word di fac-simili di autodichiarazione iva agevolata per ogni tipologia di intervento:

FAC SIMILI AUTODICHIARAZIONI IVA AGEVOLATA

Hai bisogno di informazioni o consulenza? Scrivici:

consulenze@imposteediritti.it

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Franco Agnello

Tributarista, esperto in materia fiscale, contabile, amministrativa. I miei profili Social: Facebook - LinkedIn - Instagram

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