Il lavoro nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)

lavoro ASD

Come “inquadrare” un rapporto di lavoro in una Associazione Sportiva Dilettantistica?

L’argomento sembrerebbe banale, ma le ASD hanno diritto ad agevolazioni e sgravi non indifferenti nel campo del lavoro. Snoccioliamo in questo articolo le tipologie di prestazioni di lavoro che potrebbero instaurarsi nei confronti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Le prestazioni di lavoro verso le ASD possono essere prima di tutto a titolo gratuito (volontario) o retribuito.

Il lavoro volontario verso le Associazioni Sportive Dilettantistiche

Gli associati di una Associazione Sportiva possono espletare la loro attività a titolo gratuito, al fine di un migliore raggiungimento dello scopo istituzionale dell’associazione stessa. E’ opportuno che nell’attività gratuita venga chiaramente specificata la volontarietà della prestazione e l’alternanza tra i soci.

I volontari possono in ogni caso percepire un rimborso spese documentate per gli oneri anticipati per conto dell’associazione.

Il comma 4 dell’art. 17 del Decreto Lgs 117/2017 che ha riformato tutto il Terzo Settore, prevede inoltre che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte una autocertificazione purchè non superino l’importo di 10 euro giornaliere o 150 euro mensili.

Il successivo articolo 18 del Decreto Lgs 117/2017 prosegue che gli Enti de Terzo Settore che si avvalgono di volontari, devono assicurarli contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato.

Il lavoro retribuito verso le Associazioni Sportive Dilettantistiche

A prescindere dal lavoro “subordinato”, inteso come lavoro dipendente “ordinario” dell’associazione, l’Associazione Sportiva Dilettantistica ha la possibilità di inquadrare i propri collaboratori con le forme di:

  • Prestazione da parte di sportivi e collaborazioni amministrative gestionali;
  • Rapporti di collaborazione coordinata e continuata;
  • Prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
  • Prestazioni accessorie occasionali.

Le prestazioni di sportivi e le collaborazioni amministrative gestionali

Sono tutte quelle prestazioni di lavoro che a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 205/2017, dal 1 gennaio 2018 “non concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente per importi fino a 10.000,00 euro”; sono considerati redditi diversi.

Si possono classificare in compensi, premi, rimborsi e indennità erogati a favore di:

  • Sportivi non professionisti;
  • Collaboratori “non professionisti” che erogano prestazioni di carattere amministrativo gestionale.

Per essere considerati redditi diversi ed esenti da imposta per importi inferiori a 10.0000 euro, occorre necessariamente che:

  • L’Associazione Sportiva Dilettantistica sia riconosciuta dal CONI;
  • Il soggetto percettore non si qualifichi come “sportivo professionista” o, nel caso di prestazioni di carattere amministrative gestionali, queste ultime non rientrino nell’esercizio dell’arte o professione del prestatore stesso.

INPS e INAIL con proprie circolari e note, hanno chiarito che queste tipologie di compensi, non sono configurabili come redditi soggetti alla “gestione separata” o assoggettabili all’assicurazione antinfortunistica.

Rapporti di collaborazione coordinata e continuata

Sono i classici rapporti di lavoro definiti Co.Co.Co. i quali soddisfano i seguenti requisiti:

  • di continuità;
  • di coordinazione;
  • di carattere prevalentemente personale della prestazione di lavoro;
  • di assenza di un vincolo di subordinazione.

E’ il superamento del contratto a progetto.

Tali contratti sono oggetto di iscrizione INPS nella sezione della gestione separata.

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale

Il lavoro autonomo occasionale è regolato dall’articolo 2222 del Codice Civile: chi si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza”.

Tali redditi sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto del 20%. Se l’importo annuo delle prestazioni supera i 5.000 euro, scatta l’obbligo contributivo dell’iscrizione alla gestione separata INPS.

Prestazioni accessorie occasionali

E’ il caso del “libretto famiglia” e i contratti di prestazioni occasionali.

La distinzione tra il lavoro autonomo occasionale e il lavoro accessorio occasionale, sta sostanzialmente nel diverso grado di autonomia riconosciuta al lavoratore nei confronti del datore di lavoro nello svolgimento della prestazione.

 

Leggi anche l’articolo: https://www.imposteediritti.it/le-collaborazioni-sportive-2019/

 

 

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Franco Agnello

Tributarista, esperto in materia fiscale, contabile, amministrativa. I miei profili Social: Facebook - LinkedIn - Instagram

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