Novità 2020 IMU: cosa cambia con l’abolizione della TASI

IMU

La Legge di Bilancio 2020 abolisce la TASI con decorrenza primo gennaio 2020. Resta invece in vigore l’IMU con l’introduzione di alcune modifiche.

IMU: Cosa cambia dal primo gennaio 2020?

L’IMU è stata introdotta con il Decreto Legge 201/2011 ed è andata a sostituire la vecchia ICI. Successivamente è entrata a far parte della così della IUC Imposta Comunale Unica, che con l’introduzione della TASI era composta dall’IMU dalla TARI e dalla TASI.

La Legge di Bilancio 2020 abolisce per l’appunto proprio la IUC, lasciano però in vigore la cara IMU e la TARI conusciuta come Tassa sui Rifiuti solidi urbani.

Le scadenze dell’IMU, restano invariate e sono fissate per il 16 giugno e 16 dicembre nella misura del 50% del totale dell’imposta per ogni rata, rispettivamente acconto e saldo IMU. L’imposta è dovuta in proporzione al periodo e alla percentuale di possesso degli immobili.

Restano invariati anche i moltiplicatori di calcolo per la base imponibile di seguito elencati.

Dal 2020 cambiano le aliquote di base IMU in deroga ai comuni

Con l’abolizione della Tasi ovviamente non poteva mancare un rincaro dell’IMU, lasciata da sola. Come spesso succede l’abolizione di un imposta è conseguenza dell’istituzione di altra imposta o come in questo caso, dell’aumento di quella ad essa più vicina.

Vediamo in che modo aumenterà l’Imposta municipale.

E’ stato stabilito che i Comuni posso variare in aumento l’aliquota base ai fini del calcolo dell’imposta IMU ovvero;

La Legge di Bilancio 2020 prevede questo:

  • L’aliquota base IMU per i fabbricati rurali, è pari allo 0,1% e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento;
  • Fino al 2021 l’aliquota IMU di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, è pari allo 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dal 1 gennaio 2022, se permane lo stato di destinazione alla vendita, scatta l’esenzione dall’IMU;
  • Per i terreni agricoli, l’aliquota base è pari allo 0,76% ed è concesso ai comuni l’aumento fino all’ 1,06% o la diminuzione a zero;
  • Per gli immobili idi uso produttivo di categoria “D” l’aliquota base IMU è dello 0,86% di cui la quota pari allo 0,76% è destinata allo Stato. E’ concesso ai comuni l’aumento fino al 1,06% o la diminuzione fino allo 0,76%;
  • Per gli immobili diversi dall’abitazione principale l’aliquota base IMU è fissata per lo 0,86%, è concesso ai comuni l’aumento fino al 1,06% o la diminuzione fino all’azzeramento.

inoltre:

“… a decorrere dal 2020, limitatamente agli immobili non esentati (…..) …i comuni possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’ 1,06% sino al 1,14% proprio in sostituzione della TASI. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre tale aumento senza nessuna possibilità di variazione in aumento.”

Una piccola considerazione personale …vista la non possibilità di aumentare ulteriormente le aliquote IMU negli anni successivi, sono proprio curioso di vedere quali comuni non aumenteranno per il 2020 le aliquote IMU fino al massimo concesso ovvero all’ 1,14% ( 11,40 per mille).

Immobili passivi di Imposta Municipale Unica

L’IMU è un’imposta comunale e come tale è regolamentata attraverso delibere comunali obbligatoriamente trasmesse al Ministero di Economia e Finanze. Le aliquote IMU possono quindi variare da comune a comune.

L’imposta è legata alla proprietà di immobili: case, terreni, aree edificabili, immobili strumentali, garage, tettoie, rimesse ecc.

Dal 2014 sono esenti dalla sua applicazione le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, esclusivamente fino al massimo di una specifica categoria per ogni unità abitativa e fino ad un massimo di 3 pertinenze.

Sono escluse dall’esenzione le abitazioni principali definite “di lusso” rientranti nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 con le relative pertinenze.

Sono inoltre esenti dall’Imposta:

  • Le unità immobiliari di cooperative edilizie e in cui i soci assegnatari hanno la propria residenza;
  • Gli alloggi sociali;
  • La casa coniugale assegnata al coniuge dal Tribunale;
  • L’unità abitativa posseduta e non locata, quindi tenuta a disposizione, da dipendente prefettizio e da dipendenti delle Forze Armate;
  • I terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali (dal 2016).
  • I terreni agricoli ricadenti nelle zone svantaggiate e montale come individuate dalla Circolare n 9 del 14/06/1993 del Ministero Economie e Finanze (Circolare_MEF_9_1993reistituita nel 2016.

Resta invariato il metodo di calcolo

Le aliquote IMU sono stabilite dai comuni di ubicazione dell’immobile. Le delibere comunali a riguardo si possono consultare sul sito del Ministero Economie e Finanze.

Per calcolare la base imponibile IMU, si parte dalla rendita catastale dell’immobile o dal reddito domenicale nel caso di terreno.

Se il terreno risulta essere edificabile, basta moltiplicare il valore al mq per la superficie del terreno.

Nel caso di terreno agricolo l’imponibile è dato dal reddito domenicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.

Per i fabbricati, sono istituiti dei moltiplicatori a seconda della categoria catastale dell’immobile:

  1. La rendita catastale del fabbricato in primo luogo va rivalutata del 5%;
  2. La rendita catastale rivalutata va moltiplicata per il coefficiente di riferimento per categoria catastale:
  • Categoria catastale “A” escluso A/10: 160;
  • Categorie catastali C/2 – C/6 – C7: 160;
  • Categorie catastali B – C/3 – C/4 – C/5: 140;
  • Categorie catastali A/10 – D/5: 80;
  • Categoria catastale “D” escluso D/5: 65;
  • Categoria catstale C/1: 55.

Riassumendo indichiamo le formule per il calcolo della base imponibile IMU:

  • Terreni agricoli: (RD + (RD*25/100)) X 135;
  • Terreni edificabili: Superficie mq X Valore al mq;
  • Fabbricati: (RENDITA + (RENDITA X 5/100)) X MOLTIPLICATORE
  • All’imponibile va applicata l’aliquota deliberata dal comune per la tipologia di immobile.
  • L’imposta è dovuta e rapportata sempre in base alla percentuale di possesso dell’immobile e al periodo di possesso.
  • Per le abitazioni principali classificate come A/1 – A/8 e A/9 e le loro pertinenze, è prevista una detrazione dall’imposta di € 200,00 che il comune può decidere di aumentare in delibera.

Confermati i particolari casi di calcolo e le agevolazioni

Sono previste delle agevolazioni e dei particolari metodi di calcolo a riguardo di:

  • Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, l’imposta è ridotta del 25%;
  • Per gli immobili dichiarati inagibili, inabitabili e di interesse storico, l’imposta è ridotta del 50%;
  • Per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti entri il primo grado, a condizione che il contratto sia registrato e che il proprietario abbia la residenza nello stesso comune dell’immobile dato in uso gratuito, l’imposta è ridotta al 50%.
  • Per gli immobili in corso di costruzione l’imposta è calcolata sul valore dell’area edificabile;
  • Per le imprese che posseggono immobili di categoria D senza rendita, il valore è dato dall’importo che scaturisce dalle scritture contabili dell’immobilizzazione;
  • Per gli immobili di categoria D ed E a destinazione produttiva, il valore è dato dalla stima dell’immobile.

Come effettuare il versamento dell’Imu

Il versamento dell’Imu viene effettuato con il modello di pagamento F24 compilato nella sezione IMU e tributi locali. Va indicato il codice catastale del comune di ubicazione dell’immobile, il numero degli immobili, se si tratta del versamento in acconto o saldo e l’anno di riferimento. Nel caso di ravvedimento operoso va barrata la casella “ravvedimento” senza indicare codici tributo aggiuntivi, ma aggiungendo gli importi della sanzione e interessi alla somma dovuta.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 3912: IMU su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011;
  • 3913: IMU su fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3914: IMU terreni;
  • 3916: IMU aree fabbricabili;
  • 3918: IMU altri fabbricati;
  • 3923: IMU interessi da accertamento;
  • 3924: IMU sanzioni da accertamento;
  • 3930: IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento comune.

 

Nella sezione “modulistica” del nostro sito potete scaricare i modelli di pagamento F24 anche nelle versioni editabili: https://www.imposteediritti.it/modulistica/

Hai bisogno di informazioni o consulenza? Scrivici:

consulenze@imposteediritti.it

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Franco Agnello

Tributarista, esperto in materia fiscale, contabile, amministrativa. I miei profili Social: Facebook - LinkedIn - Instagram

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