Associazioni Sportive e Società Sportive dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche sono associazioni “riconosciute” o “non riconosciute” che perseguono fini sportivi e senza scopo di lucro.
Associazioni “riconosciute” e “non riconosciute”: quali sono le differenze?
Le associazioni riconosciute
Le associazioni riconosciute sono quelle associazioni che ottengono il riconoscimento della personalità giuridica. Sono costituite davanti a un Notaio per mezzo di atto pubblico, lo statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate e devono ottenere il riconoscimento dalla Prefettura mediante apposita richiesta dove è istituito il Registro delle Persone Giuridiche.
Le associazioni riconosciute, hanno un’autonomia patrimoniale perfetta, pertanto alla costituzione verseranno un capitale iniziale non inferiore a 15.000 euro (30mila per le Fondazioni). che resterà vincolato a garanzia di solvibilità dell’associazione stessa.
Esse a differenza delle associazioni non riconosciute possono ricevere eredità, donazioni e acquistare immobili.
Le associazioni non riconosciute
Le associazioni non riconosciute possono invece costituirsi mediante Atto Costitutivo e Statuto registrato presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Non hanno bisogno di un capitale iniziale e rappresentano la maggioranza delle associazioni senza scopo di lucro presenti. Non hanno personalità giuridica e autonoma patrimoniale perfetta ovvero, non c’è una separazione tra il patrimonio dei soci e quella dell’associazione, quindi la solvibilità dell’ente ricade anche sui soci.
Le associazioni riconosciute e non riconosciute possono poi perseguire gli scopi per cui sono state costituite: sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di volontariato e possono entrambe ottenere il riconoscimento di onlus.
Le Società Sportive
Le Società Sportive differiscono dalle associazioni per la forma giuridica. Esse infatti non sono come le associazioni dove i soci hanno parità di diritti, ma sono a tutti gli effetti società di capitali srl, spa o sapa anche se perseguono fini non lucrativi. Possono essere pertanto formate da più soci o anche unipersonali. La responsabilità dei soci come per le società di capitali è limitata al capitale sociale.
Le Società Sportive, possono inoltre essere dilettantistiche e non. Una differenza fondamentale tra associazione e società sportiva è che le attività sportive a livello professionale, non possono essere svolte dalle associazioni.
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD)
Con l’articolo 90 della Legge 289 del 2002, è riconosciuta l’attività sportiva dilettantistica. Sono definiti i requisiti di enti non lucrativi che operano nel settore dello sport dilettantistico.
Come anticipato nel paragrafo precedente a riguardo di attività sportiva professionale, essa differisce dalle attività dilettantistiche, poichè svolte in modo continuativo a titolo oneroso da parte degli atleti, allenatori, direttori ecc. L’attività sportiva professionale può essere esercitata solo da Società Sportive che abbiano forma giuridica di S.r. l. o S.p.A.
Il comma 17 dell’articolo 90 della Legge 289/2002, stabilisce che le associazioni sportive o società sportive senza fini di lucro, devono indicare nella ragione sociale o nella denominazione sociale la finalità sportiva “dilettantistica” . Esse possono inoltre assumere le seguenti forme giuridiche:
- Associazioni riconosciute;
- Associazioni non riconosciute;
- Società Sportive.
Il successivo comma 18 dispone inoltre che la costituzione dev’essere effettuata a mezzo di atto scritto stabilendo i contenuti obbligatori dell’atto costitutivo e dello statuto. Ai fini semplificativi si riporta lo stralcio del comma 18 del citato articolo:
“…
- assenza di fini di lucro;
- rispetto del principio di democrazia interna;
- organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;
- gratuita’ degli incarichi degli amministratori;
- devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
- obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonchè agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui la società o l’associazione intende affiliarsi; …”
Inoltre, per poter accedere alle agevolazioni previste in materia fiscale e del lavoro, le A.S.D. e S.S.D. devono essere riconosciute e iscritte nei registri del CONI.
Per le agevolazioni previste in ambito lavorativo vedi il nostro articolo https://www.imposteediritti.it/le-collaborazioni-sportive-2019/
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