La riforma degli Enti del Terzo Settore

ETS enti del terzo settore

Il D.Lgs. n. 117/2017 (cd “codice del Terzo Settore), modificato dal D.Lgs 105/2018 e dal D.L 34/2019, ha effettuato una riforma organica e fiscale degli Enti del Terzo Settore.

L’articolo 1 del codice del Terzo Settore recita: “Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.

In pratica il legislatore ha voluto classificare in modo oggettivo e rigoroso le finalità di interesse generale che gli enti no profit devono perseguire.

Enti del Terzo Settore

L’art. 4 del Codice del Terzo Settore definisce ed individua gli Enti del Terzo Settore ovvero:

  • Organizzazioni di Volontariato;
  • Associazioni di Promozione Sociale (APS);
  • Enti Filantropici;
  • Imprese Sociali;
  • Reti Associative;
  • Società di mutuo soccorso;
  • Associazioni riconosciute e non riconosciute;
  • Fondazioni;
  • Altri enti di carattere privato diverse dalle società.

RUNTS: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il codice del Terzo Settore ha previsto l’istituzione del RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L’iscrizione è obbligatoria solo al fine di ottenere le agevolazioni fiscali previste, per intrattenere rapporti di collaborazione e finanziamento con le Pubbliche Amministrazioni e raccogliere fondi attraverso pubbliche sottoscrizioni.

ll RUNTS sarà operativo dal primo gennaio 2021 e organizzato dal Ministero delle politiche sociali; non è obbligatoria l’iscrizione, ma vincolante per l’accesso ai benefici.

Gli Enti che decideranno di iscriversi nel Registro Unico Nazionale dovranno adeguare con assemblea ordinaria, i propri atto costitutivi e statuti entro il 30 giugno 2020. L’adeguamento deve essere effettuato ai sensi delle nuove norme disciplinate dagli articoli da 21 a 39 del D.Lgs. 117/2017.

I benefici per Enti del Terzo Settore previsti dalla nuova disciplina

Il codice del Terzo settore è già in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 3 agosto 2017. Tuttavia la stessa norma stabilisce che, salvo specifiche eccezioni, i regimi fiscali di vantaggio si potranno applicare agli Enti iscritti al RUNTS dal periodo d’imposta successivo a quello della sua piena operatività, che, come detto in precedenza, sarà operativo dal 1 gennaio 2020.

Aspetti fiscali del codice del Terzo Settore

Innanzi tutto bisogna distinguere le attività esercitate dagli Enti del Terzo Settore. Possiamo distinguere due tipo di attività:

  • Enti del Terzo Settore che svolgono attività commerciale: determinano la base imponibile soggetta a tassazione in modo ordinario.
  • Enti del Terzo Settore che svolgono attività NON commerciale: determinano la base imponibile soggetta a tassazione con i nuovi criteri forfettari dettati dal Codice del Terzo Settore.

Attività non commerciale degli Enti del Terzo Settore

Sono attività non commerciali degli ETS:

  • Attività di interesse generale svolte a titolo gratuito;
  • Attività di interesse generale svolte dietro pagamento di corrispettivi che non superino il 5% dei relativi costi e per non oltre 2 periodi di imposta successivi;
  • Ricerca scientifica di interesse sociale svolta direttamente dagli ETS o affidata ad una università o altri organismi di ricerca;
  • Servizi sociali, prestazioni socio-sanitarie svolte da fondazioni delle ex Ipab, a condizione che gli utini non siano distribuiti e reinvestiti nelle attività di natura sanitaria;
  • Raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
  • Contributi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle attività di interesse generale;
  • Attività istituzionali svolte nei confronti degli associati familiari e conviventi.

Per meglio comprendere le nuove disposizioni fiscali dettate dal codice, partiamo da un assunto: le attività di interesse generale sono sempre considerate “non commerciali” e come tali, non imponibili ai fini IVA ed ai fini fiscali quando sono svolte:

  • a titolo gratuito;
  • dietro corrispettivi se il totale dei ricavi non supera il 5% dei relativi costi per l’anno d’imposta di riferimento e per non oltre due periodi di imposta consecutivi.

Se i proventi di attività commerciale di un l’Ente non commerciale, superano nello stesso periodo di imposta le entrate derivanti da attività non commerciale, si ha una presunzione assoluta di commercialità dell’Ente. A partire dallo stesso periodo d’imposta l’Ente perderà i requisiti di “non commercialità” e di conseguenza sarà soggetta a tassazione ordinaria.

I regimi forfettari introdotti dalla riforma degli Enti del Terzo Settore

Gli Enti del Terzo Settore non commerciali possono optare per la determinazione forfettaria del reddito da sottoporre a tassazione per tutte quelle attività svolte con modalità commerciale.

L’art. 80 del D.Lgs. 117/2017 definisce i coefficienti di redditività suddividendo le attività in “prestazioni di servizi” e “altre attività”:

Attività di prestazioni di servizi

  • 7% per ricavi fino a 130.000,00 euro;
  • 10% per ricavi da 130.001,00 euro e 300.000,00 euro;
  • 17% per i ricavi oltre 300.000,00 euro.

Altre attività

  • 5% per ricavi fino a 130.000,00 euro;
  • 7% per ricavi tra 130.001,00 euro e 300.000,00 euro;
  • 14% per ricavi oltre 300.000,00.

Sulla base imponibile ricavata con il relativo coefficiente di redditività verrà applicata l’aliquota IRES del 24%.

Secondo quanto disposto dall’art. 86 del D.Lgs 117/2017, per le Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale sui ricavi fino a 130.000,00 conseguiti dalle attività commerciali, sono applicati i seguenti coefficienti di redditività:

  • 1% per le Organizzazioni di Volontariato;
  • 3% per le Associazioni di Promozione Sociale.

Il Social Bonus

L’art. 81 del D.Lgs. 117/2017, amplia le agevolazioni riconosciute per le erogazioni liberali effettuate nei confronti degli Enti del Terzo Settore.

Il Social Bonus è in sostanza un credito d’imposta a vantaggio di coloro che elargiscono somme di denaro in favore degli Enti iscritti al RUNTS ed è pari al:

  • 65% dell’importo erogato se si tratta di persona fisica e fino al massimo del 15% del reddito imponibile;
  • 50% dell’importo se il soggetto è un Ente o società nei limiti del 5×1000 dei ricavi conseguiti.

Agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali

Per tutti gli Enti che si iscrivono al RUNTS le agevolazioni riconosciute sono:

  • Esenzione delle imposte di successione, donazione ed ipotecarie e catastali per il trasferimento a titolo gratuito a favore degli Enti del Terzo Settore;
  • Imposta di registro applicata in misura fissa per i trasferimenti a titolo oneroso, a condizione che i beni siano destinati entro 5 anni per le attività istituzionali dell’Ente.
  • Esenzione dall’imposta di bollo da tutti documenti cartacei posti in essere o richiesti dall’organizzazione (atti, documenti, istanze, certificazioni ecc.);
  • Esenzione da IMU e TASI per gli immobili utilizzati a scopi istituzionali;
  • Esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti;
  • Esenzione dalla Tassa di concessione governativa;
  • E’ in previsione l’abolizione o la riduzione del tributo IRAP per le province autonome di Trento e Bolzano.

Detrazioni e deduzioni Irpef per le erogazioni liberali

L’art. 83 del D.Lgs 117/2017 introduce le seguenti aliquote di detrazione e deduzione Irpef per erogazioni liberali effettuate a favore degli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS:

Per le persone fisiche:

  • Detrazione pari al 30% del valore erogato per importi non superiori a 30.000,00 euro nei confronti di un ETS;
  • Detrazione pari al 35% del valore erogato per importi non superiori a 30.000,00 euro nei confronti di una Organizzazione di Volontariato;
  • Deduzione pari al 10% per le liberalità in denaro o in natura verso un ETS.

Per gli Enti o Società:

  • Deduzione Ires pari al 10% del reddito complessivo dichiarato per liberalità in denaro o in natura a favore degli ETS.

Il versamento della liberalità deve essere effettuato in modo che sia tracciabile.

Il codice del Terzo Settore e le Associazioni: Sportive Dilettantistiche, Culturali e Proloco

Un caso particolare riguarda le associazioni sportive dilettantistiche.

Una normativa fiscale di riferimento per le ASD, Associazioni Culturali e Pro-loco era la L.398/91. Il nuovo codice del terzo settore, ha abrogato l’art. 9 bis del D.L. 417/1991 che estendeva l’applicabilità della L. 398/91 anche alle associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco. Dopo tale modifica normativa si ha:

  • Le associazioni culturali e le pro-loco diventano a tutti gli effetti riconducibili alle Associazioni di Promozione Sociale, le quali con l’iscrizione al RUNTS avranno l’accesso ai benefici del nuovo codice;
  • Le associazioni sportive dilettantistiche o SSD invece, pur avendo i requisiti per l’iscrizione al RUNTS, possono ancora optare per il regime più conveniente della Legge 398/91 non iscrivendosi al nuovo registro unico. La L.398/91 prevede infatti una percentuale di redditività del 3% sulla quale va calcolata l’imposta IRES del 24% e un abbattimento dell’Iva pari al 50%. Il nuovo codice, non facendo alcuna menzione in materia d’Iva, obbligherebbe le ASD alla liquidazione ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto con il metodo Iva da Iva ed d una percentuale di redditività che parte dal 7%.

 

Alleghiamo il testo integrale del D.Lgs 117/2017 Nuovo Codice degli Enti del Terzo Settore

Dleg 117-2017

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Franco Agnello

Tributarista, esperto in materia fiscale, contabile, amministrativa. I miei profili Social: Facebook - LinkedIn - Instagram

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