La riforma degli Enti del Terzo Settore
Il D.Lgs. n. 117/2017 (cd “codice del Terzo Settore), modificato dal D.Lgs 105/2018 e dal D.L 34/2019, ha effettuato una riforma organica e fiscale degli Enti del Terzo Settore.
L’articolo 1 del codice del Terzo Settore recita: “Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.
In pratica il legislatore ha voluto classificare in modo oggettivo e rigoroso le finalità di interesse generale che gli enti no profit devono perseguire.
Enti del Terzo Settore
L’art. 4 del Codice del Terzo Settore definisce ed individua gli Enti del Terzo Settore ovvero:
- Organizzazioni di Volontariato;
- Associazioni di Promozione Sociale (APS);
- Enti Filantropici;
- Imprese Sociali;
- Reti Associative;
- Società di mutuo soccorso;
- Associazioni riconosciute e non riconosciute;
- Fondazioni;
- Altri enti di carattere privato diverse dalle società.
RUNTS: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Il codice del Terzo Settore ha previsto l’istituzione del RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L’iscrizione è obbligatoria solo al fine di ottenere le agevolazioni fiscali previste, per intrattenere rapporti di collaborazione e finanziamento con le Pubbliche Amministrazioni e raccogliere fondi attraverso pubbliche sottoscrizioni.
ll RUNTS sarà operativo dal primo gennaio 2021 e organizzato dal Ministero delle politiche sociali; non è obbligatoria l’iscrizione, ma vincolante per l’accesso ai benefici.
Gli Enti che decideranno di iscriversi nel Registro Unico Nazionale dovranno adeguare con assemblea ordinaria, i propri atto costitutivi e statuti entro il 30 giugno 2020. L’adeguamento deve essere effettuato ai sensi delle nuove norme disciplinate dagli articoli da 21 a 39 del D.Lgs. 117/2017.
I benefici per Enti del Terzo Settore previsti dalla nuova disciplina
Il codice del Terzo settore è già in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 3 agosto 2017. Tuttavia la stessa norma stabilisce che, salvo specifiche eccezioni, i regimi fiscali di vantaggio si potranno applicare agli Enti iscritti al RUNTS dal periodo d’imposta successivo a quello della sua piena operatività, che, come detto in precedenza, sarà operativo dal 1 gennaio 2020.
Aspetti fiscali del codice del Terzo Settore
Innanzi tutto bisogna distinguere le attività esercitate dagli Enti del Terzo Settore. Possiamo distinguere due tipo di attività:
- Enti del Terzo Settore che svolgono attività commerciale: determinano la base imponibile soggetta a tassazione in modo ordinario.
- Enti del Terzo Settore che svolgono attività NON commerciale: determinano la base imponibile soggetta a tassazione con i nuovi criteri forfettari dettati dal Codice del Terzo Settore.
Attività non commerciale degli Enti del Terzo Settore
Sono attività non commerciali degli ETS:
- Attività di interesse generale svolte a titolo gratuito;
- Attività di interesse generale svolte dietro pagamento di corrispettivi che non superino il 5% dei relativi costi e per non oltre 2 periodi di imposta successivi;
- Ricerca scientifica di interesse sociale svolta direttamente dagli ETS o affidata ad una università o altri organismi di ricerca;
- Servizi sociali, prestazioni socio-sanitarie svolte da fondazioni delle ex Ipab, a condizione che gli utini non siano distribuiti e reinvestiti nelle attività di natura sanitaria;
- Raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- Contributi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle attività di interesse generale;
- Attività istituzionali svolte nei confronti degli associati familiari e conviventi.
Per meglio comprendere le nuove disposizioni fiscali dettate dal codice, partiamo da un assunto: le attività di interesse generale sono sempre considerate “non commerciali” e come tali, non imponibili ai fini IVA ed ai fini fiscali quando sono svolte:
- a titolo gratuito;
- dietro corrispettivi se il totale dei ricavi non supera il 5% dei relativi costi per l’anno d’imposta di riferimento e per non oltre due periodi di imposta consecutivi.
Se i proventi di attività commerciale di un l’Ente non commerciale, superano nello stesso periodo di imposta le entrate derivanti da attività non commerciale, si ha una presunzione assoluta di commercialità dell’Ente. A partire dallo stesso periodo d’imposta l’Ente perderà i requisiti di “non commercialità” e di conseguenza sarà soggetta a tassazione ordinaria.
I regimi forfettari introdotti dalla riforma degli Enti del Terzo Settore
Gli Enti del Terzo Settore non commerciali possono optare per la determinazione forfettaria del reddito da sottoporre a tassazione per tutte quelle attività svolte con modalità commerciale.
L’art. 80 del D.Lgs. 117/2017 definisce i coefficienti di redditività suddividendo le attività in “prestazioni di servizi” e “altre attività”:
Attività di prestazioni di servizi
- 7% per ricavi fino a 130.000,00 euro;
- 10% per ricavi da 130.001,00 euro e 300.000,00 euro;
- 17% per i ricavi oltre 300.000,00 euro.
Altre attività
- 5% per ricavi fino a 130.000,00 euro;
- 7% per ricavi tra 130.001,00 euro e 300.000,00 euro;
- 14% per ricavi oltre 300.000,00.
Sulla base imponibile ricavata con il relativo coefficiente di redditività verrà applicata l’aliquota IRES del 24%.
Secondo quanto disposto dall’art. 86 del D.Lgs 117/2017, per le Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale sui ricavi fino a 130.000,00 conseguiti dalle attività commerciali, sono applicati i seguenti coefficienti di redditività:
- 1% per le Organizzazioni di Volontariato;
- 3% per le Associazioni di Promozione Sociale.
Il Social Bonus
L’art. 81 del D.Lgs. 117/2017, amplia le agevolazioni riconosciute per le erogazioni liberali effettuate nei confronti degli Enti del Terzo Settore.
Il Social Bonus è in sostanza un credito d’imposta a vantaggio di coloro che elargiscono somme di denaro in favore degli Enti iscritti al RUNTS ed è pari al:
- 65% dell’importo erogato se si tratta di persona fisica e fino al massimo del 15% del reddito imponibile;
- 50% dell’importo se il soggetto è un Ente o società nei limiti del 5×1000 dei ricavi conseguiti.
Agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali
Per tutti gli Enti che si iscrivono al RUNTS le agevolazioni riconosciute sono:
- Esenzione delle imposte di successione, donazione ed ipotecarie e catastali per il trasferimento a titolo gratuito a favore degli Enti del Terzo Settore;
- Imposta di registro applicata in misura fissa per i trasferimenti a titolo oneroso, a condizione che i beni siano destinati entro 5 anni per le attività istituzionali dell’Ente.
- Esenzione dall’imposta di bollo da tutti documenti cartacei posti in essere o richiesti dall’organizzazione (atti, documenti, istanze, certificazioni ecc.);
- Esenzione da IMU e TASI per gli immobili utilizzati a scopi istituzionali;
- Esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti;
- Esenzione dalla Tassa di concessione governativa;
- E’ in previsione l’abolizione o la riduzione del tributo IRAP per le province autonome di Trento e Bolzano.
Detrazioni e deduzioni Irpef per le erogazioni liberali
L’art. 83 del D.Lgs 117/2017 introduce le seguenti aliquote di detrazione e deduzione Irpef per erogazioni liberali effettuate a favore degli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS:
Per le persone fisiche:
- Detrazione pari al 30% del valore erogato per importi non superiori a 30.000,00 euro nei confronti di un ETS;
- Detrazione pari al 35% del valore erogato per importi non superiori a 30.000,00 euro nei confronti di una Organizzazione di Volontariato;
- Deduzione pari al 10% per le liberalità in denaro o in natura verso un ETS.
Per gli Enti o Società:
- Deduzione Ires pari al 10% del reddito complessivo dichiarato per liberalità in denaro o in natura a favore degli ETS.
Il versamento della liberalità deve essere effettuato in modo che sia tracciabile.
Il codice del Terzo Settore e le Associazioni: Sportive Dilettantistiche, Culturali e Proloco
Un caso particolare riguarda le associazioni sportive dilettantistiche.
Una normativa fiscale di riferimento per le ASD, Associazioni Culturali e Pro-loco era la L.398/91. Il nuovo codice del terzo settore, ha abrogato l’art. 9 bis del D.L. 417/1991 che estendeva l’applicabilità della L. 398/91 anche alle associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco. Dopo tale modifica normativa si ha:
- Le associazioni culturali e le pro-loco diventano a tutti gli effetti riconducibili alle Associazioni di Promozione Sociale, le quali con l’iscrizione al RUNTS avranno l’accesso ai benefici del nuovo codice;
- Le associazioni sportive dilettantistiche o SSD invece, pur avendo i requisiti per l’iscrizione al RUNTS, possono ancora optare per il regime più conveniente della Legge 398/91 non iscrivendosi al nuovo registro unico. La L.398/91 prevede infatti una percentuale di redditività del 3% sulla quale va calcolata l’imposta IRES del 24% e un abbattimento dell’Iva pari al 50%. Il nuovo codice, non facendo alcuna menzione in materia d’Iva, obbligherebbe le ASD alla liquidazione ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto con il metodo Iva da Iva ed d una percentuale di redditività che parte dal 7%.
Alleghiamo il testo integrale del D.Lgs 117/2017 Nuovo Codice degli Enti del Terzo Settore
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