Assegno a nucleo familiare: per i dipendenti le richieste solo in via telematica

Nuova modalità di presentazione modello ANF/DIP (SR16)

Dal primo aprile 2019 cambiano le modalità di presentazione della domanda di richiesta per assegno a nucleo familiare per i lavoratori dipendenti non agricoli. Infatti le richieste per i dipendenti del settore privato, a decorrere dal primo aprile 2019 andranno presentate direttamente all’Inps ed esclusivamente per via telematica. Lo dispone la circolare n. 45 del 22/03/2019 dell’Inps.

Le domande presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 per il periodo 1 luglio 2018 – 30 giugno 2019 o per anni precedenti, continueranno ad essere da questi gestite.

A decorrere dal 1 aprile 2019, al fine di garantire un corretto calcolo e una maggiore tutela della privacy,  la modalità di presentazione sarà esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma INPS accedendo con le proprie credenziali di accesso o rivolgendosi presso gli intermediari autorizzati (patronati, liberi professionisti ecc.). Sarà l’Inps che istruirà le richieste calcolando gli importi spettanti al lavoratore.

Al cittadino saranno comunicate solo le eventuali reiezioni delle domande. L’utente potrà prendere visione dell’esito della richiesta accedendo sulla piattaforma Inps con le proprie credenziali nell’apposita sezione “Consultazione domanda”.

Casi di autorizzazione agli assegni per nucleo familiare

Resta l’obbligo di presentare domanda tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF” nei seguenti casi:

  • Per figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
  • Per figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;
  • Per figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
  • Per fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti;
  • Per nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
  • Per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex legge n. 18 del 1980 o ex art. 2 e 17 ex legge n. 118 del 1971 o di frequenza ex legge n. 289 del 1990);
  • Per familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
  • Per minori in accasamento eterofamiliare;
  • Per familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
  • Per figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
  • Nel caso di mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta di ANF al datore di lavoro.

Nei casi sopra elencati, in caso di accoglimento della domanda, al cittadino non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (mod. ANF43), ma l’Istituto procederà all’istruttoria della domanda “ANF DIP” comunicando solo l’eventuale provvedimento di reiezione della domanda (mod. ANF58).

Richiesta ANF per i dipendenti del settore agricolo

Per i lavoratori del settore agricolo assunti a tempo indeterminato, la richiesta continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello ANF/DIP cartaceo.

Richiesta ANF per lavoratori di ditte cessate o fallite

Nel caso in cui la ditta sia cessata o fallita, la prestazione verrà erogata direttamente dall’Istituto. La relativa domanda deve essere presentata sul portale dell’istituto attraverso la “Funzione ANF ditte cessate o fallite”.

Istruzioni per i datori di lavoro

I relativi importi delle pratiche istruite direttamente dall’Inps, verranno messi a disposizione del datore di lavoro nel proprio cassetto previdenziali. I datori di lavoro calcoleranno sulla base degli importi presunti messi a disposizione dall’Inps, gli importi spettanti al lavoratore che verranno corrisposti in busta paga. L’importo mensile corrisposto non dovrà comunque superare quella indicata dall’istituto.

Per le richieste di assegno relativi ad anni precedenti, il datore di lavoro conguaglierà le somme con il sistema Uniemens soltanto però ai periodi per i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Nel caso di rapporti di lavoro alle dipendenze di altri, le richieste andranno presentate ai precedenti datori di lavoro.

Per le richieste di assegni al nucleo familiare presentate in modalità cartacea fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio non più tardi della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019. Dopo tale data non sarà più possibile effettuare conguagli per le richieste presentate cartaceamente.

 

Si allega in formato pdf la circolare INPS n. 45 del 22/03/2019

Hai bisogno di informazioni o consulenza? Scrivici:

consulenze@imposteediritti.it

Print Friendly, PDF & Email
Condividi

Franco Agnello

Tributarista, esperto in materia fiscale, contabile, amministrativa. I miei profili Social: Facebook - LinkedIn - Instagram

Potrebbero interessarti anche...