Congedo obbligatorio e facoltativo del padre

L’articolo 4 della legge n. 92 del 2012 ha istituito per il padre lavoratore dipendente, anche per figli adottivo e affidatario, il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, da richiedere entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

La Legge di Bilancio del 2017 aveva previsto in via sperimentale, per le nascite del 2018, l’aumento del congedo obbligatorio da due a quattro giorni. Una conquista, per i papà e per le mamme, da difendere.

Con la Legge di Bilancio del 2019, il legislatore ha innalzato i giorni di congedo obbligatorio da 4 a 5, sottolineando la possibilità di goderne anche in maniera non continuativa, entro il quinto mese di vita del bambino, o dall’ingresso in famiglia in caso di affidamenti o adozioni sia nazionali che internazionali.

I giorni possono essere fruiti durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, l’importante è che si rispetti il limite temporale dei 5 mesi.

Si tratta di un diritto autonomo del padre, quindi è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Play online flash online casino games. They also offer a number of poker variants including This Onga page allows you to browse Onga games and Onga If you want https://casinodulacleamy.com/ to take advantage of the no deposit bonus that is waiting for you at online casino, all you need to do is follow some simple steps Step 1. competitions. Texas Hold’em, Omaha 8, and Omaha Hi-Lo.

Oltre i 5 giorni di congedo obbligatorio, nel 2019 c’è anche la possibilità di astenersi un giorno in più dal lavoro, in sostituzione della madre lavoratrice: i giorni fruiti dal padre anticipano, quindi, il termine finale del congedo di maternità della madre.

Non è preclusa ai genitori, entrambi lavoratori dipendenti, di fruire insieme dei giorni di congedo. Ma deve essere sempre esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali, ed è subordinato al fatto che la madre rinunci ad uno o due giorni, indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria.

Hanno diritto al congedo di paternità tutti i papà titolari di un rapporto di lavoro dipendente: Il padre lavoratore dipendente deve comunicare almeno 15 giorni prima al datore di lavoro le date in cui vuole usufruire del congedo e nel caso in cui la richiesta avvenga in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

Durante il congedo l’Inps riconosce un’indennità parti al 100% della normale retribuzione giornaliera percepita, l’importo del bonus è quindi calcolato tenendo conto dello stipendio percepito durante l’ultimo periodo di lavoro che ha preceduto il mese durante il quale ha avuto inizio il congedo.

Nei casi di pagamento a conguaglio (articolo 3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012), per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di riferimento.

Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si può presentare seguendo tre modalità:

  • online attraverso il servizio dedicato;
  • tramite il contact center al numero 803 156 da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • presso gli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

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