Fatturazione elettronica in agricoltura

Anche il regime speciale agricolo rientra nell’obbligo della fatturazione elettronica.

Cos’è il regime speciale agricolo

Il regime speciale in agricoltura viene definito dall’art. 34 del dpr 633/72.

In breve l’articolo dispone che per la liquidazione dell’imposta IVA, sulla cessione dei prodotti agricoli, viene applicata una percentuale di compensazione ben definita per ogni tipologia di prodotto. Esempio1: sulla vendita di frutta commestibile fresca o secca si applica l’iva al 4%. In sede di liquidazione dell’imposta iva, su quella vendita, si applica una percentuale di compensazione del 4% (percentuale di compensazione definita per quella tipologia di prodotto), l’imposta da versare pertanto sarà pari a zero. Esempio2: Vendita di lavanda. Sulla vendita della lavanda per profumeria, medicina ecc l’aliquita iva è il 22% mentre la percentuale di compensazione è del 4%. Nel caso di vendita di piantine di lavanda, l’iva da applicare è il 10% mentre la percentuale di compensazione resta del 4%. In sede di liquidazione iva, si andrà a versare la differenza tra l’aliquota iva applicata sulla vendita e la sua percentuale di compensazione.

Il comma 2 dell’articolo 34 dpr 633/72 definisce produttori agricoli come :

a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonchè di allevamento di rane;

b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

c) le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonchè gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

Regime di esonero in agricoltura

Il comma 6 del decreto definisce invece l’esonero per gli adempimenti fiscali e contabili per i produttori che non superano il volume d’affari di 7.000 euro.

I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali…”

I soggetti in regime di esonero, in caso di vendita di prodotti agricoli riceveranno un’ “autofattura” da parte dell’acquirente. Come è sancito nell’articolo, l’unico obbligo per i titolari di partita iva “agricola”, ma in regime di esonero, è quella di conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e le autofatture di vendita.

Fatturazione elettronica in agricoltura

Anche i soggetti in regime speciale agricolo, hanno l’obbligo dal primo gennaio 2019 della fatturazione elettronica.

Per quanto riguarda le fatture emesse dai produttori agricoli a privati e non, vigono le normali regole della fatturazione elettronica.

Il problema sorge nel caso delle “fatture per conto” emesse dalle cooperative agricole.

Da premettere che gli agricoltori soci di cooperative agricole, in caso di conferimenti di prodotti alla cooperativa, prima del 2019, ricevevano dalla stessa una “fattura per conto” cartacea relativa  alla operazione di vendita. Ciò comportava che il produttore agricolo, numerava cronologicamente la “fattura per conto” ricevuta, insieme alle proprie fatture emesse per altri acquirenti, inserendo poi tutto in contabilità. Cosa succede ora nel caso di fattura elettronica? E come si devono comportare gli agricoltori in regime di esonero?

Fattura elettronica “per conto” emessa dalle società cooperative agricole

Per chiarire io dubbi della fatturazione elettronica “per conto” eseguita dalle cooperative agricole è intervenuta l’agenzia delle Entrate con la risposta n. 30 del 7 febbraio 2019. Le incertezze operative erano sorte nel momento in cui, in sede di emissione di fattura elettronica per conto, la cooperativa non è a conoscenza della numerazione progressiva del produttore. Quindi che numero attibuire alla fattura? Prima dell’entrata in vigore della F.E., il produttore agricolo numerava la fattura per conto cronologicamente alle proprie fatture emesse, ma ora?

L’Agenzia delle entrate risponde in questo modo:

“…la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop__, 2/Cop__, ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.). Si ricorda che nel caso di emissione della fattura da parte del cessionario/committente (nel caso di specie, la società cooperativa) per conto del socio occorre valorizzare i blocchi “Terzo intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”, inserendo i dati della cooperativa e indicando che l’emittente è il “Cessionario/committente” (punto 2.2.8 dell’allegato “A” al provvedimento 30 aprile 2018), […]». Inoltre, «nel predisporre la fattura elettronica la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi…” 

Agricoltori in regime di esonero

I produttori agricoli in regime di esonero, non sono obbligati alla fatturazione elettronica. Il comma 6 dell’articolo 34 del dpr 633/72 sopra riportato, definisce chiaramente l’esonero dagli adempimenti contabili e fiscali da parte di quei produttori agricoli che non superano i 7.000 euro di volume d’affari. Per quanto riguarda le autofatture, esse non sono emesse dei produttori bensì dagli acquirenti. Sono gli acquirenti che hanno l’obbligo di emetterla in formato elettronico con l’apposito codice TD20 “aurofattura”. Quest’ultima sarà consegnata cartaceamente al produttore in modo che possa essere conservata e numerata progressivamente. Il produttore, potrà anche scaricare le autofatture di vendita autonomamente, registrandosi al portale “Fatture e Corrispettivi” dell’agenzia delle entrate o tramite il proprio eventuale indirizzo pec preventivamente comunicato all’acquirente e/o registrato sul portale.

Si allega una tabella in formato pdf redatta dalla Confederazione Italiana Agricoltori “Toscana” contenente le percentuali di compensazione dei prodotti agricoli in vigore dal 1 gennaio 2017.

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Franco Agnello

Tributarista, esperto in materia fiscale, contabile, amministrativa. I miei profili Social: Facebook - LinkedIn - Instagram

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