Il ravvedimento operoso: come si calcola

Cos’è il ravvedimento operoso?

L’art. 13 Decreto legislativo n. 472 del 1997 introduce in Italia l’istituto del ravvedimento operoso, cioè la possibilità di sanare in modo autonomo e spontaneo, ovvero di “ravvedersi”, nel caso di violazioni in materia di:

  • Versamento di imposte: nel caso di omesso versamento, ritardati versamento, versamento insufficiente o errato;
  • Dichiarazioni inviate in ritardo, omesse errate e o integrate;
  • Comunicazioni omesse, errate e o presentate in ritardo.

L’istituto del ravvedimento operoso prevede infatti la possibilità di versare l’imposta omessa o errata con una sanzione ridotta in proporzione ai giorni di ritardato versamento e l’applicazione di interessi di mora al tasso legale dell’anno di riferimento.

Il ravvedimento operoso è consentito a tutti i contribuenti purchè:

  • La violazione non sia già stata contestata;
  • Non siano iniziate verifiche ispettive da parte delle autorità;
  • Non siano iniziate altre attività di accertamento.

Le imposte sanabili con il ravvedimento operoso sono in linea di massima quelle rientranti nell’ambito di accertamenti dell’Agenzia delle Entrate ovvero: IRPEF, IRES, IVA, IRAP, Imposta di registro, Imposta di bollo, Imposte catastali, di successione ecc.

Ravvedimento operoso: Le sanzioni ridotte in vigore nel 2019

In relazione ai giorni di ritardato versamento per sanare la violazione, si differenziano i seguenti tipo di ravvedimento operoso e se relative sanzioni ridotte:

  • Ravvedimento operoso sprint: per i versamenti effettuati entro i 14 giorni dalla scadenza la sanzione ridotta è dell’1%, calcolato però nella misura dello 0,1% giornaliero fino al massimo del 1,4% per il 14mo giorno di ritardo;
  • Ravvedimento operoso breve: per i versamenti effettuati entro i 30 giorni dalla scadenza la sanzione ridotta è dell’1,5%;
  • Ravvedimento operoso intermedio: per i versamenti effettuati entro i 90 giorni dalla scadenza la sanzione ridotta è dell’1.67%;
  • Ravvedimento operoso lungo: per i versamenti effettuati entro la dichiarazione successiva la sanzione è ridotta del 3,75%;
  • Ravvedimento operoso lunghissimo: per i versamenti effettuati entro i 2 anni la sanzione ridotta è del 4,95%, oltre i 2 anni la sanzione è del 5%.

Ravvedimento operoso: Gli interessi di mora

In base all’anno della violazione, oltre la sanzione, si applicano gli interessi di mora al tasso legale dell’anno di riferimento. Il tasso legale può variare di anno in anno e in caso di ravvedimento operoso che prenda per periodo 2 o più anni, si applica l’interesse legale dell’anno di riferimento fino al 31 dicembre, per poi applicare il tasso legale dell’anno successivo fino al 31 dicembre.

Riportiamo i tassi legali di interesse in vigore nei vari anni dal 2000 al 2021:

  • anno 2000: 2,50%;
  • anno 2001: 3,50%;
  • anno 2002: 3,00%;
  • anno 2003: 3,00%;
  • anno 2004: 2,50%;
  • anno 2005: 2,50%;
  • anno 2006: 2,50%;
  • anno 2007: 2,50%;
  • anno 2008: 3,00%;
  • anno 2009: 3,00%;
  • anno 2010: 1,00%;
  • anno 2011: 1,50%;
  • anno 2012: 2,50%;
  • anno 2013: 2,50%;
  • anno 2014: 1,00%;
  • anno 2015: 0,50%;
  • anno 2016: 0,20%;
  • anno 2017: 0,10%;
  • anno 2018: 0,30%;
  • anno 2019: 0,80%;
  • anno 2020: 0,05%;
  • anno 2021: 0,01%.

Come si calcola il ravvedimento operoso?

Il calcolo della sanzione

A seconda se si tratti di ravvedimento operoso sprint, breve, intermedio, lungo o lunghissimo, si applica la percentuale di riferimento sull’imposta dovuta. Esempio di ravvedimento sprint con versamento il quinto giorno dopo la scadenza: “imposta dovuta” x 0,5%.

Il calcolo degli interessi di mora

Come detto nel paragrafo precedente, gli interessi mora si applicano nella misura del tasso legale dell’anno di riferimento. Per il calcolo si applica la formula degli interessi: (“imposta dovuta”x “giorni di ritardo” x “tasso legale”)/36500.

Come versare la violazione mediante il ravvedimento operoso

Per sanare la violazione del tributo mediante il ravvedimento operoso, a seconda del tipo d’imposta da versare si usa:

  • Il Modello F24: per i tributi tipo IRPEF, IRES, IVA, IRAP, Addizionali Regionali, Addizionali comunali, IMU, TASI ecc
  • Il Modello F24 con elementi identificativi (ELIDE): per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
  • Il Modello F23: per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.

Gli interessi e le sanzioni devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Gli interessi sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.

Si allega pdf con i codici tributo per F24 più usati in sede di ravvedimento operoso: Codici Tributo Ravvedimento operoso.

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Franco Agnello

Tributarista, esperto in materia fiscale, contabile, amministrativa. I miei profili Social: Facebook - LinkedIn - Instagram

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