Saldo IMU 2020: facciamo chiarezza

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Con il susseguirsi delle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale dei tanti Decreti Legge e DPCM e delle Leggi di conversione dei Decreti stessi, regna un po’ di confusione generale a riguardo della scadenza del saldo IMU 2020.

Cerchiamo di fare chiarezza a riguardo dei seguenti punti:

  • Quando scade il saldo IMU 2020?

  • E’ stata introdotta una proroga per il versamento del saldo IMU 2020?

  • Quali sono le esenzioni IMU introdotte dai vari Decreti “Ristori”?

Quando scade il saldo IMU 2020?

La scadenza del saldo IMU 2020 è fissata per il 16 dicembre 2020. 

La Legge n. 159 del 2020 di conversione del Decreto Legge n. 125 del 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 03/12/2020 ed in vigore dal 04/12/2020 con l’introduzione dell’Art. 4-sexies enuncia chiaramente: “…Resta fermo il termine per il versamento dell’imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Diparti-mento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.”.

E’ stata introdotta una proroga per il versamento del saldo IMU 2020?

Da premettere che il calcolo dell’imposta IMU dovuta per l’anno in corso è effettuato sulla base delle aliquote deliberate dai comuni e pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e Finanze (MEF). A seguito dell’emergenza epidemiologica, il legislatore ha ritenuto di fondamentale importanza spostare i termini di invio e pubblicazione di tali delibere sul partale del MEF rispettivamente al 31 dicembre 2020 e 31 gennaio 2020.

A questo punto sorge spontanea la domanda: ma se le delibere comunali non sono ancora state pubblicate, su quali basi bisogna effettuare il calcolo dell’imposta dovuta?

Il Ministero dell’Economia e Finanze interviene a tal riguardo con risposta a delle FAQ, chiarendo che sulla base dello Statuto del Contribuente, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico del contribuente se non siano state pubblicate almeno 60 giorni prima della scadenza prevista dalla disposizione stessa.

Nella Legge n. 159 del 2020 è stato infatti introdotto l’Art. 4-septies che sinteticamente enuncia che le eventuali differenze d’imposta dovute a seguito delle delibere comunali pubblicate dopo la scadenza del 16 dicembre 2020, potranno essere versate senza sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.

Riassumendo il complesso quadro normativo, si precisa che: La scadenza del saldo IMU 2020 è fissata per il 16/12/2020. Qualora a seguito di eventuali variazioni di aliquote rese note dopo la scadenza del 16/12/2020 ma entro il 31 gennaio 2021, le differenze d’imposta potranno essere versate entro il 28 febbraio 2021 senza sanzioni e interessi.

Quali sono le esenzioni introdotte dai vari Decreti “Ristori”?

L’articolo 78 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, stabilisce che non è dovuta la seconda rata dell’IMU per:

  • Gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè per gli immobili degli stabilimenti termali;
  • Gli immobili con categoria catastale D/2 e le relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rigugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence, e dei campeggi; a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate;
  • Gli immobili di categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • Gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate;
  • Gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate;

Non è dovuta l’imposta IMU per gli anni 2021 e 2022 per:

  • Gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate;

Il Decreto Legge n. 149 del 09 novembre 2020 Decreto “Ristori-bis” interviene nuovamente in materia e stabilisce che fermo restando quanto sopra, non è dovuta la seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le seguenti attività individuate dai codici ATECO:

  • 47.19.10 Grandi magazzini;
  • 47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;
  • 47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa;
  • 47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria;
  • 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine;
  • 47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti;
  • 47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum);
  • 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati;
  • 47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori;
  • 47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori;
  • 47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa;
  • 47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame;
  • 47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico;
  • 47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti;
  • 47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico;
  • 47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca;
  • 47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
  • 47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
  • 47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle;
  • 47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
  • 47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio;
  • 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
  • 47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio;
  • 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte);
  • 47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato;
  • 47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi;
  • 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere;
  • 47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria);
  • 47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti;
  • 47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari;
  • 47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo;
  • 47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone);
  • 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
  • 47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca;
  • 47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano;
  • 47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato;
  • 47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati;
  • 47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet);
  • 47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli;
  • 47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici;
  • 47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne;
  • 47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca;
  • 47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento;
  • 47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie;
  • 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
  • 47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio;
  • 47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso;
  • 47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria;
  • 47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico;
  • 47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca;
  • 47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta);
  • 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza;
  • 96.02.03 Servizi di manicure e pedicure;
  • 96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing;
  • 96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro;
  • 96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari);
  • 96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca;

a condizione che i relativi proprietari degli immobili, siano anche gestori delle attività esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto così come individuate dal DPCM del 03 novembre 2020.

In sostanza agli immobili ubicati in un comune che dalla data di pubblicazione del DPCM del 03/11/2020 alla data di scadenza del saldo IMU 16/12/2020 sia transitato in “zona rossa”.

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Franco Agnello

Tributarista, esperto in materia fiscale, contabile, amministrativa. I miei profili Social: Facebook - LinkedIn - Instagram

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