Reddito di Emergenza: come funziona e quali sono i requisiti

reddito di emergenza

L’art. 82 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, istituisce il così chiamato “Reddito di Emergenza“.

Esso è destinato ai nuclei familiari in condizioni di necessità ed ha carattere di urgenza in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Come funziona il Reddito di Emergenza

Le Istanze per il Reddito di emergenza vanno presentate in modalità telematica direttamente sul portale Inps.

Il REM consiste in una mensilità da un minimo di euro 400 a un massimo di 800 euro, calcolato sulla base della scala di equivalenza del nucleo familiare.

Il termine di presentazione della domanda per fare richiesta dell’ultima mensilità riconosciuta è scaduta il 15 ottobre 2020 (Art. 23 DL 104/2020).

Il Decreto “Ristori” riconosce ulteriori 2 mensilità del REM

Il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 130, per chi ha già percepito l’ultima mensilità del Reddito di Emergenza la cui istanza è scaduta il 15 ottobre 2020, riconosce la stessa quota erogata anche per il mese di novembre 2020 e dicembre 2020.

Per chi invece fin ora non ha avuto accesso al beneficio, può presentare la domanda presso Inps entro il 30 novembre 2020.

I requisiti per accedere al Reddito di Emergenza

Chi può presentare domanda per il Reddito di Emergenza entro il 30 novembre 2020?

Possono fare domanda per il Reddito di Emergenza, per la mensilità aggiuntiva per i mesi di novembre e dicembre 2020 i nuclei familiari che rispettino cumulativamente i seguenti requisiti:

  • Residenza in Italia del richiedente;
  • Un valore del reddito familiare nel mese di settembre 2020, non superiore a euro 400 moltiplicato per il corrispondente valore della scala di equivalenza del nucleo familiare fino ad un massimo di 2 ovvero fino ad 800 euro;
  • Un valore del patrimonio mobiliare riferito al 31/12/2019 non superiore a 10.000 euro aumentato di 5.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000;
  • Un valore ISEE inferiore a euro 15.000.

Il reddito di emergenza non spetta inoltre se nel nucleo familiare è presente almeno un componente che al momento della presentazione della domanda:

  • Percepisca uno dei bonus di 600 euro dell’emergenza Covid-19;
  • Sia titolare di pensione ad accezione dell’assegno d’invalidità;
  • Sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente;
  • Sia percettore di reddito di cittadinanza.

Non hanno diritto al reddito di emergenza i soggetti che siano in stato detentivo.

Come calcolare la scala di equivalenza

Ai sensi dell’Art. 2 comma 4 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 e successive modificazioni, la scala di equivalenza è così calcolato: “…è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.”

Come calcolare il reddito familiare del mese di settembre 2020

Per il calcolo del reddito familiare del mese di settembre 2020 (che non deve essere superiore a euro 400 moltiplicato per il relativo valore della scala di equivalenza), la norma fa riferimento all’art. 4 comma 2 del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 ovvero:

Il reddito familiare è calcolato sommando per ciascun componente il nucleo familiare tutti i seguenti punti:

  • Reddito complessivo ai fini IRPEF;
  • Redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta;
  • Ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonchè i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
  • I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
  • Assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
  • Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
  • Redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’I.M.U. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell’80 per cento e del 70 per cento.
  • Il reddito figurativo delle attività finanziarie;
  • Il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno di riferimento del reddito.

Potete consultare i testi integrali dei Decreti ai seguenti link:

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Franco Agnello

Tributarista, esperto in materia fiscale, contabile, amministrativa. I miei profili Social: Facebook - LinkedIn - Instagram

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