Modello ISA 2020: Indici Sintetici di Affidabilità fiscale

isa 2020

Dopo il suo debutto nel 2019, torna l’appuntamento annuale con il modello ISA. E’ stato introdotto dall’articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 e convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96 andando a sostituire gli ormai “vecchi” Studi di Settore e Parametri.

L’agenzia Entrate con suo provvedimento del 31 gennaio 2020 ha approvato 175 modelli di comunicazione dati ai fini dell’individuazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale per l’anno d’imposta 2019, ovvero modelli ISA 2020.

Nel provvedimento sono definiti le modalità di:

  • Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020;
  • Approvazione dei modelli ISA 2020;
  • Reperibilità dei modelli ISA 2020 e autorizzazione alla stampa;
  • Acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione ISA 2020;
  • Richiesta e acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA 2020;
  • Accesso ai dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA 2020;
  • Trasmissione dei dati;
  • Asseverazione.

Con specifico allegato sono inoltre state individuate tutte le attività economiche per le quali elaborare gli ISA 2020.

Cos’è il modello ISA

Il modello Isa è parte integrante del Modello Redditi. ISA sta per Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, attraverso i quali si verifica la coerenza e la normalità della gestione aziendale o professionale. Il contribuente potrà quindi verificare la propria “affidabilità fiscale” analizzando il proprio indice che avrà un valore compreso tra 1 e 10, punteggio di massima affidabilità.

In relazione ai diversi livelli di affidabilità sono riconosciuti i seguenti benefici:

  • Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  • Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
  • Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
    1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Chi applica gli ISA

Gli ISA si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che non presentano una causa di esclusione.

Sono esclusi dall’applicazione degli Isa:

  • I contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • I contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • Contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54,comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA BG40U, BG50U, BG69U e BK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR;
  • I contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
  • I contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • I contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • I contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l‘ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata;
  • Gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);
  • Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);
  • Le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);
  • Le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
  • I soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’ISA AG72U;
  • Le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA BG77U.

Il modello ISA si presenta barrando il quadro ISA nel modello Redditi ed inviandolo insieme a quest’ultimo.

Si allegano le istruzioni del modello ISA 2020 ed i modelli per le varie categorie:

Si allega inoltre il provvedimento di approvazione dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2020 con i relativi allegati:

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Franco Agnello

Tributarista, esperto in materia fiscale, contabile, amministrativa. I miei profili Social: Facebook - LinkedIn - Instagram

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