Emergenza Coronavirus: Sospese le attività commerciali fino al 25 marzo 2020

coronavirus

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con DPCM del 11/03/2020, in vigore da oggi 12 marzo 2020, al fine di fronteggiare l’emergenza Coronavirus, ha esteso l’obbligo di chiusura in tutta Italia alle attività commerciali fino al 25 marzo 2020.

Le attività sospese dal DPCM dal 12/03/2020

Sono sospese su tutto il territorio nazionale e con effetto fino al 25/03/2020 le seguenti attività commerciali:

  • Commercio al dettaglio fatta eccezione dei negozi di generi alimentari e beni di prima necessità;
  • Attività di servizi di ristorazione quali bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie; Fanno eccezioni i servizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti nelle aree di di rifornimento carburante delle reti stradali, autostradali, nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali;
  • Attività di servizi alla persona quali parrucchieri barbieri estetisti ecc; fatta eccezione per: lavanderia e pulituradi articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, altre lavanderie e tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.

Restano garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi. Possono continuare a svolgere la propria attività anche quelli del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare e le filiere che ne garantiscono la distribuzione.

Le attività garantite ed escluse dal fermo fino al 25/03/2020

Sono garantite le attività di vendita di generi alimentari e beni di prima necessità, ovvero:

  1. Ipermercati;
  2. Supermercati;
  3. Discount alimentari;
  4. Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
  5. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  6. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
  7. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco 47.2);
  8. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  9. Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco 47.4);
  10. Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
  11. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  12. Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
  13. Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  14. Farmacie;
  15. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
  16. Commercio al dettaglio di articoli medicinali e ortopedici in esercizi specializzati;
  17. Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per la toletta e per l’igiene personale;
  18. Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
  19. Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
  20. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
  21. Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
  22. Commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet;
  23. Commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato per televisione;
  24. Commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato per corrispondenza, radio o telefono;
  25. Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Le misure restrittive adottate in tutta Italia dettate dal DPCM già in vigore dal 10/03/2020

Il DPCM 9 marzo 2020, aveva già esteso in tutta Italia con effetto fino al 03 aprile, le misure restrittive contenute nel precedente DPCM del 08/03/2020.

E’ stato aggiunto il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e sospende inoltre gli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina.

Si fa presente che il mancato rispetto degli obblighi di cui al DPCM 8 e 9 marzo 2020 sono puniti ai sensi dell’articolo 650 del codice penale ovvero con arresto fino a 3 mesi o con ammenda fino a 206 euro; salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Le misure restrittive estese in tutta Italia con effetto fino al 03 aprile 2020 consistono in:

  1. Evitare ogni spostamento delle persone fisiche, se non da motivati e comprovati esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;
  2. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 C è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  3. Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura di quarantena o positivi al virus;
  4. Sono sospesi gli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina. Sono consentite solo le sedute di allenamento a porte chiuse degli atleti, professionisti e non riconosciuti di interesse nazionale dal CONI.
  5. Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione di congedi ordinari e ferie da parte dei lavoratori dipendenti, fermo restando i divieti imposti dal decreto;
  6. Sono chiusi gli impianti sciistici;
  7. E’ fatto divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonchè gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico;
  8. E’ sospesa ogni attività in luoghi chiusi ma aperti al pubblico quali ad esempio: grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e assimilati;
  9. Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università, le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, corsi professionali, master e attività tirocinanti delle professioni sanitarie;
  10. Sono sospese le cerimonie civili, religiose e funebri;
  11. Sono chiusi i musei e luoghi della cultura;
  12. Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la procedura venga svolta per via telematica;
  13. Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonchè del personale le cui attività siano necessarie alle unità di crisi;
  14. Sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, il collegamento da remoto;
  15. La chiusura nelle giornate festive e prefestive le medie e grandi strutture di vendita, nonchè gli esercizi commerciali presenti all’interno di centri commerciali e mercati;
  16. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi. E’ fatta eccezione dei centri per l’erogazione delle prestazioni rientranti nell’essenziale assistenza;
  17. Sono sospesi gli esami di idoneità presso gli uffici periferici della motorizzazione civile.

Misure igienico sanitarie da adottare

  • Lavarsi spesso le mani;
  • Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • Evitare abbracci e strette di mano;
  • Mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
  • Starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
  • Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bichieri;
  • Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • coprirsi la bocca e naso se si starnutisce o si tossisce;
  • Non prendere farmaci antivirali o antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico;
  • Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  • Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Il virus per sopravvivere ha bisogno di riprodursi contagiando altri soggetti. Se fermiamo il contagio il virus muore!

Certificazione degli spostamenti per comprovata necessità

E’ fatto obbligo che ogni spostamento delle persone fisiche, deve essere motivato da comprovata esigenza lavorativa o situazione di necessità o per motivi di salute. Il Ministero dell’Interno ha predisposto un modello di autocertificazione da esibire in caso di controllo a motivazione dello spostamento. La veridicità della dichiarazione potrà essere sottoposta a controlli successivi.

La prefettura ha disposto che si deve essere muniti dell’autocertificazione anche per spostamenti a piedi.

Si allega in formato editabile word e in pdf l’autocertificazione per gli spostamenti aggiornata e gli ultimi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

 

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Franco Agnello

Tributarista, esperto in materia fiscale, contabile, amministrativa. I miei profili Social: Facebook - LinkedIn - Instagram

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