Come “inquadrare” un rapporto di lavoro in una Associazione Sportiva Dilettantistica?
L’argomento sembrerebbe banale, ma le ASD hanno diritto ad agevolazioni e sgravi non indifferenti nel campo del lavoro. Snoccioliamo in questo articolo le tipologie di prestazioni di lavoro che potrebbero instaurarsi nei confronti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Le prestazioni di lavoro verso le ASD possono essere prima di tutto a titolo gratuito (volontario) o retribuito.
Gli associati di una Associazione Sportiva possono espletare la loro attività a titolo gratuito, al fine di un migliore raggiungimento dello scopo istituzionale dell’associazione stessa. E’ opportuno che nell’attività gratuita venga chiaramente specificata la volontarietà della prestazione e l’alternanza tra i soci.
I volontari possono in ogni caso percepire un rimborso spese documentate per gli oneri anticipati per conto dell’associazione.
Il comma 4 dell’art. 17 del Decreto Lgs 117/2017 che ha riformato tutto il Terzo Settore, prevede inoltre che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte una autocertificazione purchè non superino l’importo di 10 euro giornaliere o 150 euro mensili.
Il successivo articolo 18 del Decreto Lgs 117/2017 prosegue che gli Enti de Terzo Settore che si avvalgono di volontari, devono assicurarli contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato.
A prescindere dal lavoro “subordinato”, inteso come lavoro dipendente “ordinario” dell’associazione, l’Associazione Sportiva Dilettantistica ha la possibilità di inquadrare i propri collaboratori con le forme di:
Sono tutte quelle prestazioni di lavoro che a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 205/2017, dal 1 gennaio 2018 “non concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente per importi fino a 10.000,00 euro”; sono considerati redditi diversi.
Si possono classificare in compensi, premi, rimborsi e indennità erogati a favore di:
Per essere considerati redditi diversi ed esenti da imposta per importi inferiori a 10.0000 euro, occorre necessariamente che:
INPS e INAIL con proprie circolari e note, hanno chiarito che queste tipologie di compensi, non sono configurabili come redditi soggetti alla “gestione separata” o assoggettabili all’assicurazione antinfortunistica.
Sono i classici rapporti di lavoro definiti Co.Co.Co. i quali soddisfano i seguenti requisiti:
E’ il superamento del contratto a progetto.
Tali contratti sono oggetto di iscrizione INPS nella sezione della gestione separata.
Il lavoro autonomo occasionale è regolato dall’articolo 2222 del Codice Civile: “chi si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza”.
Tali redditi sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto del 20%. Se l’importo annuo delle prestazioni supera i 5.000 euro, scatta l’obbligo contributivo dell’iscrizione alla gestione separata INPS.
E’ il caso del “libretto famiglia” e i contratti di prestazioni occasionali.
La distinzione tra il lavoro autonomo occasionale e il lavoro accessorio occasionale, sta sostanzialmente nel diverso grado di autonomia riconosciuta al lavoratore nei confronti del datore di lavoro nello svolgimento della prestazione.
Leggi anche l’articolo: https://www.imposteediritti.it/le-collaborazioni-sportive-2019/
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