Con la circolare 18/E del 01/08/2018, l’Agenzia delle Entrate chiarisce gli ambiti applicativi del regime fiscale agevolato di cui alla Legge 398/91.
A seguito della riforma degli Enti del Terzo Settore, è stata fatta notevole confusione sui regimi fiscali agevolati applicabili alle associazioni in generale. Tale riforma infatti ha eliminato alle associazioni culturali, filantropiche e alle associazioni pro-loco la possibilità di accedere alle agevolazioni della Legge 398/91, lasciando tale beneficio esclusivamente alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Società Sportive Dilettantistiche.
Troverete il dettaglio della riforma degli Enti del Terzo Settore nell’articolo dedicato del nostro blog: https://www.imposteediritti.it/la-riforma-degli-enti-del-terzo-settore/.
Le agevolazioni fiscali di cui alla Legge 398/91, si possono raggruppare nelle seguenti categorie:
Come accennato in precedenza, dopo la riforma degli Enti del Terzo Settore, possono accedere a tale regime solo le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche. Per gli altri enti associativi non sportivi in regime di 398/91, resterà tutto invariato fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Altri tipi di associazione, dovranno adeguarsi a partire dall’anno d’imposta successivo aderendo o meno al nuovo regime agevolato di cui alle Legge 117/2017.
Per accedere ai benefici della Legge 398/91, le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD), possono essere costituite con o senza personalità giuridica. Devono essere però costituite mediante atto scritto e lo Statuto dev’essere redatto ai sensi del comma 18 dell’Art. 90 della Legge 289 del 2002. Deve essere presente:
Le ASD o le SSD possono presentare richiesta di iscrizione al CONI. A tal proposito si precisa che il CONI è stato riconosciuto l’unico ente certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dall’Associazione o dalla Società sportiva dilettantistica.
Con l’adesione al regime agevolato della legge 398/91, le entrate dalle attività commerciali vengono assoggettate a tassazione IRES solo per il 3%. C’è quindi una deduzione del 97% dei proventi derivanti da attività commerciale.
I limite di accesso al regime è il non superamento della soglia di euro 400.000,00 di ricavi da attività commerciale.
Per accedere al regime agevolato deve essere effettuata una comunicazione alla SIAE competente per territorio e l’esplicita comunicazione nel quadro VO della dichiarazione Iva da inviare nei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. L’opzione al regime agevolato cessa per il superamento dei limite di euro 400.000,00 o per revoca ed è vincolante per 5 anni.
Si fa presente che superato il limite dei ricavi da attività commerciale di euro 400.000,00 il regime agevolato cessa con effetto già dal mese successivo al raggiungimento della soglia.
Come indicato in precedenza, l’agevolazione fiscale della Legge 398/91 sta nella percentuale di redditività del 3% dei ricavi conseguiti per attività commerciale. Non tutte le attività che svolge un’associazione sportiva dilettantistica, sono però da considerarsi attività commerciale. A tal proposito è stata riconosciuta una defiscalizzazione delle attività.
Non sono imponibili ai fini IRES le seguenti attività svolte in maniera congiunta:
La somministrazione di alimenti e bevande ad esempio è considerata attività commerciale e quindi imponibile d’imposta IRES. La stessa attività di somministrazione di alimenti e bevande è “decommercializzata”, considerata come attività non commerciale, solo se svolta in occasione dell’evento sportivo organizzato dall’associazione, effettuata quindi per il perseguimento di un fine istituzionale.
Sono inoltre considerate attività commerciali tutte quelle attività che non sono considerate di completamento dell’attività sportiva. Per esempio le attività di sauna e idromassaggio sono considerate attività commerciali.
Altro aspetto che vale la pena sottolineare è che non concorrono alla formazione di reddito imponibile ai fini IRES i ricavi fino ad € 51.645,69 conseguiti:
Ai fini Iva per le attività commerciale, svolte sempre per il perseguimento degli scopi istituzionali, è riconosciuta una detrazione forfettaria pari al 50% dell’imposta.
Per quanto riguarda invece i proventi conseguiti dalla cessione o concessione di diritti televisivi e trasmissione radiofonica, la detrazione forfettaria è pari ad 1/3 dell’imposta.
Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che aderiscono al regime agevolato della Legge 398/91 sono esonerati:
Sono invece tenuti a:
Si allega la circolare n. 18/E del 01/08/2018 dell’Agenzia delle Entrate
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