Gli articoli 358 e 359 della Legge di stabilità 2017, definiscono i contratti di collaborazione coordinata e continuata per le prestazioni di lavoro e i servizi resi verso le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) e Società Sportive Dilettantistiche(S.S.D.).
Siccome il quadro normativo è abbastanza “ingarbugliato”, vediamo di fare chiarezza.
Gli articoli della Legge di stabilità 2017:
“358. Le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
359. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.”
L’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 al quale fa riferimento il citato articolo 358 è il seguente:
“Art. 2 Collaborazioni organizzate dal committente
1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: (…)
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.”
Ecco. L’articolo 358 rimanda inoltre al: “come individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242” che enuncia:
“2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;”
Questo è il quadro normativo che definisce le prestazioni rese a favore delle A.S.D e S.S.D. come prestazione di collaborazione coordinata e continuata.
L’INPS definisce la collaborazione coordinata e continuata, quei rapporti che hanno i seguenti requisiti:
L’articolo 359 sopra enunciato rimanda all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) che enuncia: “1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: (…) m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;”
Mentre il successivo articolo 69 comma 2 del T.U.I.R. come modificato dalla Legge di Bilancio 2018 enuncia: “2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”
Il quadro normativo, non di facile comprensione risulta essere così completo.
Analizzando il complesso quadro normativo, che ha dato spesso adito ad errate interpretazioni, le collaborazioni con le associazioni sportive si possono così riassumere:
Pe le tipologie di lavoro configurabili verso le Associazioni Sportive Dilettantistiche vedi anche l’articolo dedicato al link: https://www.imposteediritti.it/il-lavoro-nelle-associazioni-sportive-dilettantistiche-asd/
L’art. 96 del Decreto Legge “Cura Italia” (DL 18/2020) riconosce l’indennizzo di 600 euro anche ai contratti di collaborazione sportiva:
per i dettagli leggi l’articolo dedicato: https://www.imposteediritti.it/indennizzo-di-600-euro-anche-per-le-collaborazioni-sportive/
Abbiamo creato una pagina dedicata agli Enti del Terzo Settore, aggiornata con le nuove disposizioni normative:
Hai bisogno di informazioni o consulenza? Scrivici:
Con il comunicato stampa n. 98 del 14/06/2023 il Ministero dell'Economia e Finanze (Mef) annuncia…
La Regione Abruzzo, per mezzo della FI.R.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese), ha da poco emanato un…
Il 730 è il modello utilizzato da dipendenti e pensionati per presentare la dichiarazione annuale…
Per attività di raccolta occasionale di funghi e tartufi e prodotti del sottobosco, si intende…
L'ISEE, ovvero l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (sigla ISEE) è uno strumento che permette di…
La Nuova Sabatini sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti,…